Biocidi, si aggiorna il regolamento europeo sui principi attivi

[27 Giugno 2013]

Il regolamento del 2007 sui principi attivi di biocidi si aggiorna per adeguarsi alla nozione di biocida specificata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e la nuova versione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea.

Il regolamento 2007 (numero 1451) concerne la seconda fase del programma di lavoro decennale relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Istituisce – all’allegato II – un elenco esaustivo dei principi attivi esistenti da valutare nell’ambito del programma di lavoro ai fini dell’esame sistematico dei principi attivi già presenti sul mercato e vieta l’immissione sul mercato di biocidi contenenti combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non iscritti in tale allegato o in quelli della direttiva relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (allegato I o I A della direttiva 98/8/CE) o per cui la Commissione ha deciso di non procedere all’iscrizione.

L’elenco del 2007 riporta le combinazioni di principio attivo/ tipo di prodotto notificate alla Commissione per cui uno Stato membro ha manifestato un interesse o per cui è stato presentato e considerato completo un fascicolo entro il 1 o marzo 2006.

Le definizioni di biocidi e di principi attivi (contenute nella direttiva del 98), nonché le descrizioni dei tipi di prodotti, sono stati però interpretati in diverse maniere. In alcuni casi l’interpretazione condivisa tra la Commissione e le autorità competenti designate è cambiata nel corso del tempo. Fino ad arrivare alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha specificato la nozione di biocidi. Secondo la Corte il biocida comprende anche determinati prodotti che agiscono in modo solo indiretto sugli organismi nocivi bersaglio.

In altre parole, per essere qualificato come biocida, il prodotto non deve necessariamente avere un’azione biologica o chimica diretta sull’organismo nocivo. Se il prodotto fa parte integrante di una catena di causalità il cui obiettivo è quello di combatterlo in modo completamente diverso è sufficiente un’azione biologica o chimica indiretta.

Quindi, le persone che si sono rifatte a note orientative pubblicate o a pareri scritti della Commissione o di un’autorità competente designata potrebbero non aver notificato la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto di un prodotto immesso in commercio oppure potrebbero non aver ripreso il ruolo di partecipante nella convinzione obiettivamente giustificata che il prodotto fosse escluso dal campo di applicazione della direttiva del 98 o che rientrasse in un altro tipo di prodotto.

Occorre comunque che tali persone abbiano la possibilità di trasmettere un fascicolo da valutare nel quadro del programma di riesame in tali casi –  laddove opportuno previa notifica – al fine di evitare di dover ritirare dal commercio prodotti per cui gli Stati membri o la Commissione contestano in un secondo tempo un’interpretazione seppur giustificata in merito alla classificazione come biocida o come un dato tipo di prodotto.

Così come occorre che venga aggiornato al fine di rispecchiare tutti i principi attivi esistenti, l’elenco del regolamento 2007 nei casi in cui alcuni principi attivi non siano ancora stati individuati come principi attivi esistenti.

Quindi, il nuovo regolamento oltre a dare tali possibilità di adeguamento, prevede una procedura e scadenze per l’informazione dei portatori d’interesse e per le dichiarazioni sull’intenzione di procedere alla notifica alla Commissione. Allinea così le scadenze e altri obblighi di notifica con quelli stabiliti per le prime notifiche di principi attivi esistenti, tenendo conto degli attuali metodi di lavoro dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche.