Cloro-alcali, l’Ue stabilisce quali sono le tecniche migliori per la produzione

[23 Dicembre 2013]

Sulla Gazzetta ufficiale europea sono state pubblicate le conclusioni sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di cloro-alcali. Le ha stabilite la Commissione Ue con decisione di esecuzione coerentemente alla direttiva sulle emissioni industriali (la numero 75 del 2010).

Il documento si riferisce a una serie di attività industriali per la produzione di sostanze chimiche cloro-alcali (cloro, idrogeno, idrossido di potassio e idrossido di sodio) mediante elettrolisi della salamoia. E in particolare riguardano una serie di processi e attività come la modalità di stoccaggio del sale, la preparazione, purificazione e risaturazione della salamoia; l’elettrolisi della salamoia; la concentrazione, purificazione, stoccaggio e movimentazione dell’idrossido di sodio/potassio; il raffreddamento, essiccazione, purificazione, compressione, liquefazione, stoccaggio e movimentazione del cloro e dell’idrogeno; la conversione di impianti con celle a catodo di mercurio in impianti con celle a membrana; lo smantellamento degli impianti con celle a catodo di mercurio; il ripristino dei siti di produzione di cloro-alcali.

E’ da ricordare che tali conclusioni non sono definitive, perchè entro quattro anni – dalla data di pubblicazione delle decisioni concernenti – l’autorità competente dovrà riesaminare e quindi, se necessario, aggiornare tutte le condizioni di autorizzazione, garantendo che l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Così come è da ricordare che le tecniche elencate e descritte nelle conclusioni non sono né prescrittive né esaustive. Infatti si possono utilizzare altre tecniche purché assicurino un livello di protezione ambientale almeno equivalente a quelle fissate. Per esempio nelle conclusioni sulle Bat per la produzione di cloro-alcali sono forniti livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per le emissioni nell’aria che si riferiscono a livelli di concentrazione, in mg/m , espressi in termini di massa di sostanze emesse per volume di gas di scarico in condizioni standard (273,15 K, 101,3 kPa), dopo aver detratto il contenuto d’acqua, ma senza correggere il contenuto di ossigeno. E anche per le emissioni in acqua forniti che in questo caso si riferiscono a livelli di concentrazione, in mg/l, espressi in termini di massa delle sostanze emesse per volume di acque reflue.  La direttiva del 2010, stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali. Fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle attività (enumerate nell’allegato I) nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

Le attività industriali devono rispettare determinati obblighi fondamentali come adottare tutte le misure di prevenzione dell’inquinamento; non causare alcun fenomeno di inquinamento significativo; limitare, riciclare o eliminare i rifiuti nella maniera meno inquinante possibile; massimizzare l’efficienza energetica; prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; ripristinare i siti al momento della cessazione definitiva delle attività e applicare le migliori tecniche disponibili (Bat).

Gli impianti industriali, infatti, devono utilizzare le Bat – vale a dire le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso –  sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell’ambito del pertinente comparto industriale.

Le conclusioni sulle Bat sono l’elemento fondamentale dei documenti di riferimento sulle Bat e riguardano le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. Tali conclusioni servono come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione. Gli impianti (quelli elencati nella direttiva) devono essere dotatati dell’autorizzazione integrale ambientale (Aia) che è un’autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un unico procedimento che permette la cessione (a certe condizioni) di inquinanti in aria, acqua, suolo e sottosuolo. Ed è la direttiva sulla prevenzione e sulla riduzione integrate dell’inquinamento, che la prevede e che impone agli Stati membri il rilascio.