Contro l’ordinanza di un Comune per danno ambientale il ricorso va presentato al Giudice ordinario

[14 Agosto 2013]

Il Comune può recuperare le somme che ha sborsato per porre riparo ai danni ambientali causati da taluno e il soggetto individuato come responsabile può opporsi all’ordinanza comunale. Ma, la sua richiesta deve essere presentata al giudice ordinario e non al Tar.

Lo ha ribadito il Tribunale amministrativo regionale della Liguria (Tar) – con sentenza del 29 luglio 2013, n. 1114 – in riferimento alla richiesta del comune di La Spezia del pagamento delle spese ambientali a una società proprietaria di un fondo nella località Ruffino-Pitelli. Un fondo su cui da tempo vi è una discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali. Una discarica, però, da anni inattiva (cosa che ha consigliato all’amministrazione comunale di disporre degli accertamenti che hanno poi comportato l’adozione del provvedimento contestato dalla società).

Fin dal 1986 l’ordinamento italiano prevede la responsabilità per il danno ambientale. Tale figura è stata introdotta e disciplinata dalla legge 349/1986. Adesso è il così detto Codice ambientale (Dlgs 152/2006) che prevede e disciplina la risarcibilità del danno all’ambiente.

Secondo il legislatore è danno ambientale “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”. Nello specifico costituisce danno ambientale il deterioramento – in confronto alle condizioni originarie – provocato alle specie e agli habitat naturali protetti e alle aree naturali protette ma anche alle acque interne (mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate), a quelle costiere e a quelle ricomprese nel mare territoriale.

E’ danno ambientale anche rispetto al terreno (mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel e sul suolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente).

Dunque, la responsabilità per il danno provocato all’ambiente (articolo 311, Dlgs 152/2006) coincide con l’obbligo, da parte dell’autore del medesimo, di ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio può recuperare le somme che lo Stato ha sborsato per porre riparo ai danni ambientali causati da taluno. Tanto che il medesimo Codice ambientale attribuisce al Ministero il potere di esercitare azioni legali sia in sede civile sia in sede penale penale, oltre al potere di emanare una ordinanza immediatamente esecutiva con la quale viene ingiunto ai responsabili il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.

La formulazione delle norme in esame appare assai precisa nell’individuare le attività che l’organo statale deve compiere, quando intende rivalersi sui soggetti presunti responsabili di fatti di inquinamento che concretano la nozione di danno ambientale. Per questo non sembrerebbe possibile estendere analogicamente anche al comune la potestà prevista specificamente in capo al Ministero.

Da ciò ne deriva l’inapplicabilità per il Comune di quella disposizione (art. 316) relativa al fatto che l’ordinanza del ministero sia ricorribile al giudice amministrativo competente per il territorio in cui si è verificato il danno. Quindi, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sul ricorso avverso l’ordinanza del comune volta a conseguire la rivalsa per gli oneri anticipati in materia ambientale.