Corte di giustizia, vietato commercializzare in Ue cosmetici testati su animali

Il bando vale anche per i test sui prodotti effettuati in Paesi terzi

[21 Settembre 2016]

In Europa è vietata la commercializzazione di cosmetici se i loro ingredienti sono stati oggetto di sperimentazione animale; ma se gli ingredienti del cosmetico sono stati sottoposti a sperimentazione animale al di fuori dell’Ue in ragione dell’adeguamento alle norme di un Paese terzo, per consentirne la commercializzazione in tale Paese e per dimostrare la sicurezza del prodotto, possano essere commercializzati nell’Unione? Anche in questo caso la loro immissione nel mercato UE può essere vietata.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea – con sentenza di oggi – chiamata in causa dal High Court of Justice britannica.

La vicenda ha inizio quando «European Federation for Cosmetic Ingredients» (EFfCI) l’associazione professionale che rappresenta i produttori di ingredienti dei cosmetici nell’ambito dell’Ue richiede l’intervento del giudice britannico. L’EFfCI vuole sapere se tre dei suoi membri siano passibili di sanzioni penali in caso di immissione sul mercato del Regno Unito di prodotti cosmetici contenenti ingredienti sottoposti a sperimentazioni animali. Una sperimentazioni avvenute al di fuori dell’Unione per vendere in Cina e in Giappone.

L’EFfCI ritiene che il regolamento non sia violato nella misura in cui le sperimentazioni animali siano condotte unicamente per conformarsi alle legislazioni di Paesi extra UE.

E’ il regolamento del 2009 (numero 1223) che stabilisce le norme da rispettare per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela della salute umana. Il regolamento sui prodotti cosmetici vieta la commercializzazione di prodotti i cui ingredienti siano stati oggetto di una sperimentazione animale. Ne deriva che l’accesso al mercato dell’Unione è subordinato all’osservanza del divieto di ricorrere alla sperimentazione animale.

Fra l’altro il diritto dell’Unione non opera alcuna distinzione in base al luogo in cui è stata effettuata la sperimentazione animale. Il regolamento cerca di promuovere un utilizzo di metodi alternativi che non comportino l’impiego di animali per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici. La realizzazione di tale obiettivo sarebbe notevolmente compromessa se fosse possibile eludere i divieti previsti dal diritto dell’Unione effettuando le sperimentazioni animali in paesi terzi.

Per cui la Corte conclude che può essere vietata  l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti cosmetici, che contengono alcuni ingredienti sottoposti a sperimentazioni animali al di fuori dall’Unione per consentire la commercializzazione di tali prodotti in paesi terzi,”se i dati risultanti da tali sperimentazioni sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione”.