Decreto sui criteri per l’assimilazione dei rifiuti, dopo vent’anni d’attesa ancora non ci siamo

Tairr: «La bozza diffusa dal Ministero dell’Ambiente contiene elementi interessanti, ma va migliorata in vari aspetti»

[23 Giugno 2017]

Il decreto sui criteri di assimilazione – ai fini della raccolta e della gestione  – dei rifiuti speciali a quelli urbani era previsto dal Codice ambientale già nel 2006, ma non è mai arrivato; ancora prima, a individuarne la necessità è stato il decreto Ronchi (Dlgs 22/1997). Dopo vent’anni, dal ministro dell’Ambiente non è ancora arrivato, con il risultato che ognuno dei circa 8mila Comuni italiani si è arrangiato con le proprie regole, alimentando un grande caos. Tanto che il Tar Lazio ha imposto al dicastero retto oggi da Gian Luca Galletti di rimediare entro agosto 2017.

Il tempo intanto passa, ma ancora non ci siamo. Il giudizio del Tairr – il Tavolo interassociativo recupero e riciclo, che riunisce alcune tra le principali associazioni di imprese operanti nell’economia circolare – non è tenero: «La bozza di decreto sui criteri di assimilazione diffusa dal Ministero dell’Ambiente contiene elementi interessanti per porre un freno all’assimilazione indiscriminata, ma va migliorata in vari aspetti per assicurare condizioni eque e concorrenziali sia per gli utenti finali che per gli operatori della gestione dei rifiuti».

Già recentemente le cinque componenti del Tavolo (cui presto se ne aggiungeranno altre) hanno puntato il dito contro «l’indiscriminata assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani», e la bozza di decreto sull’assimilazione inviato dal Ministero ai diversi stakeholders per le consultazioni non soddisfa appieno le imprese di settore. Il testo attualmente proposto, ad esempio, impone ai Comuni il divieto di assimilare determinate attività commerciali (come negozi, supermercati, ipermercati) che superano specifiche soglie dimensionali stabilite in base alla superficie. Tuttavia, secondo i componenti del Tairr è necessario che queste soglie siano fissate per tutte le categorie di attività produttrici di rifiuti speciali previste dal decreto (quindi, ad esempio, anche per ristoranti, alberghi, uffici, ospedali, ecc.) e a prescindere dal metodo di misurazione dei rifiuti utilizzato dal Comune (sistema di misurazione presuntivo o puntuale), poiché in caso contrario le categorie di attività per cui non è previsto un limite dimensionale saranno automaticamente assimilate e soggette alla tassa sui rifiuti urbani, indipendentemente dal fatto che si avvalgano o meno del servizio pubblico.

«Non si tratta qui – sostengono i rappresentanti del Tavolo – di escludere dal pagamento della tassa superfici che usufruiscono di servizi comuni quale ad esempio la pulizia stradale: i produttori di rifiuti speciali non assimilati continueranno comunque a pagare questi servizi attraverso una quota della tariffa, ove la legge lo preveda. Si tratta piuttosto di far valere un principio di giustizia, di equità e di concorrenza, poiché oltre la soglia quantitativa il Comune può comunque, già ora, offrire il servizio anche a questi utenti, ma deve farlo in convenzione, ossia in un rapporto di natura privatistica, in competizione con gli altri operatori presenti sul mercato».

Al di là dei confini di mercato, l’auspicio è che di qui a breve, dopo un’intollerabile attesa di vent’anni, la quadra sul decreto venga finalmente trovata: l’esigenza più grande per dare gambe all’economia circolare è la chiarezza e stabilità normativa, risorsa preziosa ma assai scarsa entro i confini italiani.