Ecolabel: modifica dei livelli di diritti per i costi di gestione del sistema

[20 Agosto 2013]

Per promuovere l’uso del marchio Ecolabel (il marchio europeo volontario di qualità ecologica rappresentato da un fiore) e per incoraggiare gli operatori i cui prodotti rispondono ai criteri di tale marchio, è opportuno che i costi relativi al suo utilizzo siano quanto più possibile contenuti ma sufficienti a coprire i costi di gestione del sistema. Per questo l’Ue rivede il regolamento del 2010 e lo fa con un nuovo regolamento – che modifica l’allegato III del regolamento 66/2010 – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea dello scorso 15 agosto.

Il legislatore del 2010 ha previsto la possibilità di aumentare l’importo massimo dei diritti dove necessario e opportuno. Prima di far ciò, quindi, gli organismi competenti hanno effettuato una valutazione interna al fine di stabilire se l’attuale livello dei diritti è sufficiente a coprire i costi generati dai compiti che sono chiamati a svolgere per la gestione del sistema del marchio Ecolabel Ue. E poi sono giunti alla formulazione di nuove disposizioni relative ai diritti per l’esame della domanda, ai diritti annuali e ai diritti per le ispezioni.

Per quanto riguarda i primi l’organismo competente a cui è indirizzata la domanda impone un diritto in base alle spese di esame della stessa. Tale diritto non può essere inferiore a 200 euro, né superiore a 2 000 euro (prima si parlava di 1 200 euro).

Nel caso di piccole e medie imprese (Pmi) e di operatori dei paesi in via di sviluppo, l’importo massimo del diritto non è superiore a 600 euro. Mentre nel caso di microimprese, l’importo massimo del diritto è pari a 350 euro.

Il diritto per l’esame della domanda è ridotto del 30% per i richiedenti registrati secondo il sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o del 15% per quelli in possesso della certificazione ISO 14001 (prima si parlava per tutti i sistemi del 20%). Le riduzioni non sono cumulabili, quindi se il richiedente è registrato presso entrambi i sistemi, si applica unicamente la riduzione più elevata. Naturalmente la riduzione è concessa se il richiedente si impegna esplicitamente a assicurare la piena rispondenza ai criteri dell’Ecolabel per tutto il periodo di validità del contratto. E anche se si obbliga a inserire adeguatamente tale impegno nella sua politica in materia di ambiente e tra gli obiettivi ambientali dettagliati.

Gli organismi competenti possono imporre un diritto per la modifica o l’estensione di una licenza, ma tale onere non può essere superiore al diritto per l’esame della domanda (le riduzioni di cui sopra sono altresì applicabili).

Il diritto per l’esame della domanda non comprende il costo delle prove e della valutazione da parte di terzi o di qualsiasi ispezione in loco che potrebbe essere richiesta da un terzo o da un organismo competente. Costi che sono a carico del richiedente.

Per quanto riguarda i diritti annuali – che coprono un periodo che parte dalla data di assegnazione del marchio Ecolabel –  il suo versamento può essere imposto dall’organismo competente a ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio Ecolabel. Si può trattare di un importo forfettario o di un importo basato sul valore annuale delle vendite all’interno dell’Unione europea del prodotto in questione. Se il diritto corrisponde a una percentuale del valore delle vendite annuali, non supera lo 0,15 % di tale valore. Il diritto è calcolato in base ai prezzi franco fabbrica nei casi in cui il prodotto sia una merce, mentre è calcolato sul prezzo di fornitura qualora si tratti di servizi.

Comunque sia l’importo massimo del diritto annuale è di 25.000 euro per gruppo di prodotti per richiedente (mentre in precedenza il tetto massimo arrivava sino a 1 500 euro per l’uso del marchio). Però, nel caso di Pmi, microimprese e richiedenti di paesi in via di sviluppo, il diritto annuale è ridotto almeno del 25% (in precedenza tale distinzione non vi era: per le Pmi e per operatori dei paesi in via di sviluppo, l’importo massimo dei suddetti diritti annuali non era superiore a 750 euro; mentre per le microimprese, l’importo massimo dei diritti annuali era pari a 350 euro).

Anche in questo caso il diritto annuale non copre il costo delle prove, della valutazione o di qualsiasi ispezione in loco che si rendesse necessaria, che invece sono a carico del richiedente. Per quanto riguarda i diritti per le ispezioni l’organismo competente può esigere un diritto per queste.