Edifici scolastici, cosa prevede il decreto in Gazzetta sull’efficientamento energetico

[14 Maggio 2015]

Sono arrivate le misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. Con decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare individua e disciplina i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, per gli interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, ossia per gli interventi descritti dal decreto Competitività. Tale decreto, infatti, prevede la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto. E prevede, appunto, l’adozione di un decreto interministeriale che disciplini la questione.

Sono concessi finanziamenti a tasso agevolato nel limite massimo di 350 milioni di euro a valere sulle somme disponibili, alla data di emanazione del presente decreto. Risorse finanziarie destinate ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido e all’istruzione universitaria, nonché di edifici pubblici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). E anche i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso, hanno in uso gli immobili scolastici.

I progetti di investimento dovranno garantire la convenienza economica e l’efficacia dell’intervento con identificazione dei tempi di ritorno dell’investimento. Tale dimostrazione dovrà essere rappresentata in un separato documento riportante i costi energetici per singole componenti concorrenti al calcolo della prestazione energetica complessiva dell’edificio, il costo energetico totale dell’edificio nella situazione anteriore all’intervento e i corrispondenti costi energetici per singole componenti e totale a realizzazione definitiva dell’intervento.

Quindi i soggetti proponenti il progetto di investimento dovranno, per ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare: la tipologia di intervento da attuare; i costi totali dell’intervento, compresi quelli derivanti dalla diagnosi energetica, dalla certificazione e dalla progettazione;  i costi energetici e di esercizio dell’immobile successivamente alla realizzazione dell’intervento; i tempi di ritorno stimato dell’investimento. Dovranno pure dimostrare che l’importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato a eventuali contributi pubblici a fondo perduto o ad altri finanziamenti pubblici già erogati al Fondo di Investimento, sia inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso.

Comunque sia, l’attuazione dei progetti di investimento non potrà comportare per il soggetto pubblico competente che ha conferito gli immobili al Fondo di Investimento un aumento degli oneri e dei canoni rispetto alla sommatoria degli oneri e dei canoni imputati all’immobile antecedentemente l’attuazione degli interventi di efficientamento energetico. Così come non potrà comportare ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della presentazione del modulo di domanda, (schema allegato al decreto). Le domande di ammissione e la relativa documentazione firmate digitalmente, devono essere inoltrate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l’Energia e, in copia a CDP  S.p.A. mediante PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fondokyoto@pec.minambiente.it; cdpspa@pec.cassaddpp.it

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito comunicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana e fino alle ore 17,00 del novantesimo giorno successivo.