Europa, le ultime novità sulle deleghe ambientali

[21 Agosto 2013]

Sono numerose le novità ambientali introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge europea 2013 e dalla Legge di delegazione europea 2013. I due nuovi strumenti giuridici di recepimento del diritto Ue – che hanno sostituito la vecchia “Legge comunitaria” annuale prevista dalla legge 11 del 2005 – sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri ed entreranno in vigore il 4 settembre prossimo.

Tra le deleghe “ambientali” contenute nella Legge di delegazione europea si ricordano quelle per il recepimento della direttiva sulle emissioni industriali (2010/75/UE); sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/Ue); sulla gestione dei rifiuti radioattivi (2011/70/Euratom); sulla valutazione di impatto ambientale (2011/92/UE); sui Raee – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – (2012/19/UE) e sull’efficienza energetica (2012/27/UE).

Infatti, con tale legge il Governo è delegato al recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea elencati in determinati allegati. La Legge di delegazione europea è stata inserita dalla legge 234 del 2012 – per la prima volta attuata con i due provvedimenti pubblicati ieri – che ha introdotto una riforma delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione, all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. E che ha previsto lo sdoppiamento della “vecchia” legge comunitaria in due distinti provvedimenti ossia la legge di delegazione e quella comunitaria vera e propria.

Quest’ultima prevede la diretta attuazione delle disposizioni comunitarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, avendo una particolare attenzione per i casi di non corretto recepimento della normativa Ue. Non a caso nel disegno di legge (secondo quanto previsto dall’articolo 30 L 234/2012) sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea. Tanto che anche le disposizioni in materia ambientale come ad esempio quelle sui rifiuti inerti, sui Raee e sul danno ambientale che sono volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo, hanno tale scopo.

Infatti, la legge introduce modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione (2011/2006) per il non corretto recepimento della direttiva stessa.

Al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti e per allinearsi ai formulati della Commissione – la legge europea permette alle imprese di effettuare il riciclaggio di pile ed accumulatori a fine vita fuori del territorio nazionale e comunitario, a condizione che siano rispettate le regole sul trasporto internazionale di rifiuti (regolamento (Ce) n. 1013/2006). Permette solo ai residui di rifiuti di batterie preventivamente sottoposti a operazioni di riciclaggio di andare in discarica. Prevede l’apposizione del simbolo recante l’obbligo di conferimento in raccolta differenziata.

In materia di riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) e dello smaltimento dei relativi rifiuti (Raee) la Legge europea – che riscrive il dlgs 151/2005 e il dm 65/2010 – riconduce sotto la disciplina dei Raee tutti gli elettrodomestici di grandi dimensioni, i condizionatori d’aria e i test di fecondazione. Espande il sistema semplificato di raccolta e trasporto dei Raee ai centri di trattamento da parte dei distributori di nuove apparecchiature. Assicura le già previste semplificazioni ambientali per raggruppamenti e trasporti di Raee oltre i volumi massimi attualmente previsti.

Per quanto riguarda il danno ambientale la legge europea – mediante la riformulazione del dlgs 152/2006 – ridefinisce i criteri di imputazione della responsabilità e limita la possibilità del risarcimento “per equivalente patrimoniale”. Il tutto al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione del 2007 sulla non conformità di alcune disposizioni del Testo unico alla direttiva 2004/35/CE.