Giglio, il Comune deve fornire le informazioni sulla discarica Le porte

[20 Febbraio 2017]

Il Comune dell’Isola del Giglio è tenuto a fornire le informazioni e i dati richiesti sulla discarica di “Le Porte”. Lo afferma il tribunale amministrativo (Tar) della Toscana in riferimento alla questione sollevata da una associazione di promozione sociale per l’annullamento del silenzio-diniego sull’istanza di accesso ambientale inviata al Comune di Isola del Giglio nell’ottobre 2016.

Un’istanza trasmessa mediante posta elettronica certificata con la finalità di conoscere le iniziative assunte per impedire che vengano ulteriormente conferiti rifiuti nella discarica di “Le Porte”, nonché quelle intraprese per accertare le condizioni ambientali del sito e la verifica sulla tipologia di rifiuti conferiti. La discarica, fra l’altro, è oggetto di procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea.

Si tratta di un’istanza che ha ad oggetto informazioni di carattere ambientale e che ricade nell’ambito di applicazione del decreto legislativo del 2005, il numero 195, a norma del quale le autorità pubbliche devono rendere disponibili le informazioni ambientali detenute a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Il decreto ha previsto un accesso facilitato per le informazioni  “ambientali”, al fine di assicurare la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati. Ha previsto, quindi, un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni di carattere ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti generali.

Si tratta dunque di una modalità di accesso caratterizzata, rispetto a quella generale del diritto d’accesso al pubblico ai documenti amministrativi (garantito dalla legge 241/90) per l’estensione del novero dei soggetti legittimati a richiederle senza necessità di dimostrare un particolare e qualificato interesse, e per l’estensione del contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni ambientali” implicanti anche un’attività elaborativa .

Per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale relativa allo stato degli elementi dell’ambiente (aria, atmosfera, acqua, suolo, territorio, siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati) e le loro interazioni tra questi elementi. Relativa alle sostanze, alle energie, al rumore, alle radiazioni o ai rifiuti (anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente). Relativa inoltre alle misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto.

Si tratta di una nozione amplissima, che certamente non può essere ricondotta al limitato ambito dei (soli) provvedimenti amministrativi conclusivi di specifici provvedimenti.