Il curatore fallimentare non è obbligato a ripristinare i luoghi inquinati

[8 Maggio 2015]

Il curatore fallimentare non è tenuto ad adottare comportamenti attivi idonei a rimediare a situazioni di inquinamento; lo ricorda il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia (Tar), che si pronuncia sulla questione riguardante il fallimento della società titolare dell’autorizzazione alla gestione della discarica nel Comune di San Giovanni al Natisone e il provvedimento provinciale nei confronti del Comune. La Provincia di Udine ha diffidato il Comune per il mancato rispetto di modalità gestionali della discarica vista la presenza di un battente di percolato nel corpo della discarica non compatibile con una gestione priva di rischi per l’ambiente e la salute umana.

L’ha quindi esortato a provvedere a eliminare le singole inosservanze, dando dimostrazione dell’avvenuto ottemperamento nel rispetto delle disposizioni e dei termini temporali: novanta giorni per avviare a smaltimento il percolato presente nel corpo della discarica tramite emunzione con abbattimento del battente fino al livello di un metro.

Ma, il Comune non si ritiene obbligato, anzi ritiene che tale obbligo debba ricadere sulla curatela, quale soggetto che aveva la disponibilità della discarica.

In giurisprudenza è stato ripetutamente chiarito che il soggetto tenuto a ovviare a situazioni di inquinamento e potenziale e concreto pericolo per la salute pubblica e l’ambiente non può essere individuato nel curatore fallimentare, almeno nel caso – come quello in esame – in cui la curatela sia stata aperta dopo il termine dell’attività produttiva. Perché il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. La curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione nell’attività. In caso contrario, si determinerebbe un sovvertimento del principio “chi inquina paga” secondo il quale chi fa correre un rischio di inquinamento o a chi provoca un inquinamento ha l’obbligo di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione. Dunque, ammettendo il passaggio della responsabilità dall’imprenditore fallito al curatore i costi di intervento ricadrebbero sui creditori che non presentano alcun collegamento con l’inquinamento.

Al Comune rimane comunque, in caso di fallimento del soggetto responsabile dell’inquinamento, anche a prescindere dall’attivazione delle garanzie fideiussorie, la facoltà di domandare l’ammissione al passivo per una somma corrispondente all’onere di bonifica preventivamente determinato in via amministrativa.