Informazione ambientale, l’assenza di provvedimenti amministrativi non giustifica il negato accesso

[14 Settembre 2016]

Il fatto che l’informazione ambientale non si sia ancora tradotta nell’adozione di provvedimenti amministrativi conclusivi non può giustificare il diniego all’accesso. Lo afferma il Consiglio di Stato (Cds) – con sentenza 13 settembre 2016, n. 3856 – in riferimento alla decisione del Tar Liguria. Una decisione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino del Comune di Portovenere finalizzato a ottenere l’accesso agli atti relativi alla realizzazione di un parcheggio al servizio di una struttura ricettiva. Secondo il Tar, infatti parte delle richieste del cittadino sarebbero da individuare nell’ambito delle mere “richiesta di informazioni” e non nell’ambito della normativa sull’accesso alle informazioni ambientali.

Il legislatore del 2005 – con dlgs numero 195 – ha previsto un accesso facilitato per le informazioni “ambientali”, al fine di assicurare la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati. Ha previsto, quindi, un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni di carattere ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti generali.

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali, quindi si distingue dal generale diritto d’accesso al pubblico ai documenti amministrativi (garantito dalla legge 241/90) che richiede un interesse ben preciso da parte del richiedente. Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione, deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che non si può identificare col generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa.

Nel caso all’accesso alle informazioni ambientali, non è richiesto uno specifico interesse. Chiunque – cittadino e associazione – può richiedere le informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale alle autorità che le detengono.

Per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale relativa allo stato degli elementi dell’ambiente (aria, atmosfera, acqua, suolo,  territorio, siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati) e le loro interazioni tra questi elementi. Relativa alle sostanze, alle energie, al rumore, alle radiazioni o ai rifiuti (anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente). Relativa inoltre alle misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto.

Si tratta di una nozione amplissima che certamente non può essere ricondotta al limitato ambito dei (soli) provvedimenti amministrativi conclusivi di specifici provvedimenti.