La pollina come combustibile

[28 Aprile 2015]

La pollina commercializzata per il rifornimento dei gassificatori è un combustibile alla pari delle altre biomasse combustibili. Lo afferma il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) – con sentenza di questo mese – in riferimento alla negata autorizzazione al progetto di realizzazione di un gassificatore di pollina nella Provincia di Brescia.

La conferenza di servizi ha evidenziato varie criticità, ossia il fatto che la combustione (gassificazione) di pollina dovrebbe essere qualificata come smaltimento e recupero di rifiuti e dunque dovrebbe essere applicata la disciplina dei rifiuti. L’impianto con le emissioni in atmosfera provocherebbe un’ulteriore compromissione della qualità dell’aria e un aumento della diossina e di metalli pesanti.

Ma la disciplina della pollina ricade nella generale regolamentazione dei sottoprodotti (contenuta nell’art. 184-bis del Dlgs. 152/2006).

Secondo il legislatore è da considerarsi sottoprodotto, e non rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutta una serie di condizioni le quali devono sussistere contestualmente. Per essere sottoprodotto innanzi tutto la sostanza o l’oggetto deve derivare da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la sua produzione. Deve sussistere la certezza che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso – o di un successivo – processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi. Inoltre, la sostanza o l’oggetto deve essere utilizzato senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. E deve sussistere la piena legittimità dell’ulteriore utilizzo nel senso che la sostanza o l’oggetto soddisfa per l’utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

La certezza dell’impiego da parte di terzi in un separato ciclo produttivo può derivare anche dal fatto che per la sostanza esista un mercato o una domanda, condizione che concorre a determinare la perdita della qualità di rifiuto. È evidente, infatti, che il produttore di pollina, quando vi sia un soggetto disposto ad acquistarla o a ritirarla come combustibile, non ha più l’esigenza di sbarazzarsene. Sotto un diverso profilo, inoltre per le materie fecali, a cui la pollina appartiene, l’utilizzo come biomassa combustibile per la produzione di energia è uno dei presupposti della perdita della qualità di rifiuto.

Dalla qualificazione della pollina come sottoprodotto combustibile deriva, quindi, l’impossibilità di applicare in via diretta all’impianto di gassificazione la disciplina urbanistica e igienico-sanitaria degli impianti di trattamento dei rifiuti. Anche se è possibile fare ancora riferimento alla disciplina sul trattamento dei rifiuti.

È evidente, in realtà, che la gassificazione della pollina, in quanto attività inquinante, deve rispettare il più elevato standard di sicurezza previsto per le attività comparabili, a tutela della salute pubblica. Quindi, per stabilire il contenuto dello standard di sicurezza esigibile può essere ragionevole fare riferimento anche alla disciplina sul trattamento dei rifiuti, in particolare quando la differenza tra sottoprodotto e rifiuto passa non per le caratteristiche intrinseche della sostanza utilizzata ma per l’inserimento della stessa in un particolare ciclo produttivo.

Per quanto riguarda il problema degli inquinanti e per il principio di precauzione, può essere ragionevole applicare alle biomasse diverse dai rifiuti in aggiunta i valori di emissione previsti per il coincenerimento ( Dlgs. 11 maggio 2005 n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”). Anche se un impianto di produzione di energia elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili è giuridicamente distinto da un impianto di coincenerimento di rifiuti.