La richiesta d’accesso alle informazioni ambientali non può riguardare documenti incompleti

[20 Maggio 2016]

I questionari e documenti di un’indagine in corso sulla qualità della vita dei cittadini di un quartiere non possono essere accessibili come informazione ambientale se non sono completi. Lo afferma il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia (Tar) – con sentenza n. 156 – in riferimento al differimento dell’accesso alla documentazione inerente all’indagine epidemiologica dall’Azienda Sanitaria in collaborazione con il Comune di Trieste e con l’Università degli Studi di Trieste. Un’indagine in corso di realizzazione volta ad analizzare la qualità della vita e la valutazione del benessere della popolazione del quartiere di Servola nel Comune di Trieste. Un quartiere dove sorge un impianto siderurgico già soggetto a una misura inibitoria volta a limitare l’attività produttiva, emessa dal Comune di Trieste. Una misura rivolta alla riduzione dei fenomeni emissivi interessanti l’abitato di Servola.

Secondo la società che gestisce l’impianto si tratta di informazioni ambientali e l’accesso a tali documenti non dovrebbe essere differito perché l’indagine è in corso. In altre parole, per la società , non è legittimo il generico rinvio alla durata delle indagini.

Ma i questionari e i documenti descrittivi le modalità di un’indagine sulla qualità della vita e sulla valutazione del benessere della popolazione non costituiscono “informazione ambientale”, trattandosi di dati ancora in corso di acquisizione e/o formazione. La diffusione all’esterno dei dati contenuti nei questionari, tra l’altro, potrebbe influenzare negativamente il campionamento e compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. I dati potranno invece essere accessibili  una volta conclusa l’indagine.

Il legislatore del 2005 – con dlgs numero 195 – ha previsto un accesso facilitato per le informazioni “ambientali”, al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati.  Per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale relativa allo stato degli elementi dell’ambiente (aria, atmosfera, acqua, suolo,  territorio, siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati) e le loro interazioni tra questi elementi. Relativa alle sostanze, alle energie, al rumore, alle radiazioni o ai rifiuti (anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente). Relativa inoltre alle misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto.

Però, sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, la richiesta di accesso non può concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. L’accesso, infatti, è negato nel caso in cui la richiesta riguarda materiali, documenti o dati con tali caratteristiche. Ma la normativa specifica che, in tale caso, l’autorità pubblica deve informare il richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile.