Ogm, maggiore flessibilità nelle decisioni di coltivarli o meno per gli Stati membri Ue

[13 Marzo 2015]

L’Ue garantisce agli Stati membri maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare organismi geneticamente modificati (Ogm) nel loro territorio: con la direttiva pubblica sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi – che modifica quella del 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati – l’Ue assicura tale possibilità anche dopo il rilascio dell’autorizzazione o durante la procedura di autorizzazione e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri che coltivano Ogm sono autorizzati o tenuti a prendere per evitare la presenza involontaria di Ogm in altri prodotti. E lo fa nella convinzione che tutto ciò può migliorare il processo di autorizzazione degli Ogm e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di Ogm nell’Unione.

La direttiva del 2001 insieme al regolamento del 2003 definiscono un quadro giuridico completo per l’autorizzazione degli Ogm da utilizzare nell’Unione ai fini della coltivazione come sementi o altri materiali di moltiplicazione delle piante. L’obiettivo della procedura di autorizzazione è garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori, assicurando al contempo l’efficace funzionamento del mercato interno.

Per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio dell’Unione, ciascun Ogm destinato alla coltivazione deve essere sottoposto a una valutazione del rischio. Una valutazione che tiene conto degli effetti diretti e indiretti, immediati e differiti, nonché degli effetti cumulativi a lungo termine, sulla salute umana e l’ambiente dell’Ogm. Infatti, la valutazione fornisce pareri scientifici volti a orientare il processo decisionale ed è seguita da una decisione relativa alla gestione del rischio.

Quando un organismo è autorizzato e soddisfa le prescrizioni del diritto dell’Unione sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, gli Stati membri non sono autorizzati a vietare, limitare o ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio, salvo che alle condizioni definite dal diritto dell’Unione.

Però, l’esperienza ha dimostrato che la coltivazione di tali organismo è una questione affrontata in modo più approfondito a livello di Stati membri. Le questioni relative all’immissione in commercio e all’importazione degli Ogm può anche continuare ad essere disciplinate a livello di Unione al fine di salvaguardare il mercato interno. Ma, la coltivazione che può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, è una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l’uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi.

Secondo il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) gli Stati membri hanno diritto di adottare atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli Ogm sul loro territorio, dopo il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio dell’Unione.

In passato, per limitare o proibire la coltivazione di Ogm, alcuni Stati hanno fatto ricorso alle clausole di salvaguardia e alle misure di emergenza previste dal quadro giuridico sull’Ogm sulla base, a seconda dei casi, di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che riguardano la valutazione di rischi ambientali o di una nuova valutazione delle informazioni esistenti. Altri Stati membri, invece, hanno fatto ricorso alla procedura di notifica previste dal Tfue, che richiede la presentazione di nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro.

Adesso con la nuova direttiva nel corso della procedura di autorizzazione o del rinnovo dell’autorizzazione, gli Stati potranno richiedere di adeguare l’ambito geografico dell’autorizzazione scritta o dell’autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso possa  essere escluso dalla coltivazione.  E possono anche adottare misure che limitano o vietano in tutto il territorio o in parte di esso la coltivazione di un Ogm o di un gruppo di Ogm definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati. Il tutto a condizione che tali misure siano conformi al diritto dell’Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a obiettivi di politica ambientale; pianificazione urbana e territoriale; uso del suolo; impatti socio-economici; esigenza di evitare la presenza di Ogm in altri prodotti: obiettivi di politica agricola; ordine pubblico.