Opere strategiche, cosa cambia per la Valutazione d’impatto ambientale (Via)

[8 Agosto 2014]

Per l’opera pubblica di interesse strategico la valutazione dell’impatto ambientale (Via) viene anticipata allo stadio del progetto preliminare. L’opera sarà nuovamente sottoposta Via solo quando la differenza tra il preliminare e il definitivo comporta una significativa variazione dell’impatto globale dell’intervento sull’ambiente.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna (Tar) in merito alla bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo di collegamento tra la A 22 e la SS 467 Pedemontana.

Con delibera del 2005 il Cipe ha approvato il progetto preliminare della bretella autostradale, già inclusa tra le “opere strategiche” della legge n. 443 del 2001. Mentre con delibera del 2010 ha approvato il progetto definitivo dell’opera e confermato il finanziamento dell’intervento.

Ma secondo alcune associazioni di protezione ambientale e alcuni proprietari di immobili interessati dalla conseguente procedura espropriativa, il progetto definitivo e il progetto preliminare sarebbero in contrasto fra loro. Perché non sarebbero state rispettate alcune prescrizioni di rilievo ambientale del preliminare. E la Commissione anziché promuovere la revisione del nuovo elaborato progettuale, avrebbe espresso un giudizio di complessiva adeguatezza di quell’atto con il solo suggerimento di specifiche disposizioni da osservare in sede di progetto esecutivo.

E’ fisiologico assistere a una certa difformità e anche a un certo sviluppo tra preliminare e definitivo, anche ai fini ambientali, basta che non si assistita a un’evoluzione progettuale. Infatti la normativa statale che anticipa la Via al progetto preliminare,  prevede che l’opera pubblica approvata con progetto preliminare sia nuovamente sottoposta a Via solo quando la differenza tra i due progetti determina una significativa variazione dell’impatto globale dell’intervento sull’ambiente.

In sede di accertamento dell’esatta osservanza delle prescrizioni di carattere ambientale imposte dal progetto preliminare, la competente Commissione ministeriale è chiamata a una verifica che non può risolversi in un formale e acritico raffronto tra disposizioni e misure attuative ma investe ragionevolmente l’effettiva e concreta adeguatezza dell’elaborato progettuale rispetto alle finalità insite nelle prime. Dunque in presenza di difformità di carattere marginale o comunque suscettibili di adeguato rimedio in sede di progettazione esecutiva, la Commissione può pronunciarsi positivamente ed esprimere “il proprio parere” in senso favorevole all’approvazione del progetto definitivo.