La Pac e la fondamentale definizione di pascolo permanente

[6 Ottobre 2014]

Per ottenere il sostegno diretto nell’ambito della politica agricola che cosa si deve intendere per pascolo permanente ? Secondo la Corte di Giustizia europea il pascolo permanente ricomprende i «terreni agricoli utilizzati alla data attuale e da almeno cinque anni per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, anche se durante tale periodo tali terreni sono stati arati e seminati con una varietà di pianta erbacea da foraggio diversa da quella che vi era coltivata in precedenza».

Questa è la risposta che la Corte dà alla domanda del giudice tedesco presentata nell’ambito della controversia tra un imprenditore agricolo e l’Ufficio regionale per l’agricoltura, l’ambiente e le aree rurali del Land Schleswig‑Holstein (Llur), in merito alla classificazione di alcuni dei suoi terreni agricoli come “pascolo permanente”.

E’ il regolamento del 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico previsto dal regolamento sui regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce i regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Ed è lo stesso regolamento del 2009 che fornisce la definizione di “pascolo permanente”. Tale definizione non opera alcuna distinzione fra l’erba e talune piante erbacee da foraggio: tutte le erbe e tutte le altre piante erbacee da foraggio rientrano in una sola e medesima categoria che non si suddivide a sua volta. Tutte le varietà di piante erbacee da foraggio sono considerate equivalenti e la scelta della varietà specifica di pianta erbacea da foraggio prodotta sui terreni interessati, in quanto tale, non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione di tali terreni come “pascolo permanente”.

Dunque, per il legislatore dell’Unione non è per nulla importante sapere quale varietà di pianta erbacea da foraggio era ed è concretamente prodotta sui terreni interessati. Perché ciò che rileva ai fini della qualificazione,è l’uso o l’effettiva destinazione dei terreni interessati. Né il cambiamento della varietà dell’erba, né il procedimento tecnico utilizzato – quale l’aratura o la scarificazione con trasemina –  hanno una rilevanza ai fini di tale qualificazione.

Visti i benefici ambientali del pascolo permanente, il legislatore europeo adotta misure intese ad incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti e a cautelarsi da una loro riconversione massiccia in seminativi. L’obiettivo di conservazione dei pascoli permanenti, però, può essere realizzato soltanto se diversi usi in successione dei terreni come pascoli sono idonei a conferire a questi ultimi dopo cinque anni lo status di pascolo permanente. A tal fine, bisogna rendere difficile la conversione dei pascoli in seminativi, in particolare impedendo che un agricoltore possa facilmente sottrarre i suoi terreni adibiti alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio alla qualificazione di “pascolo permanente” e, così facendo, eludere gli obblighi legati alla loro conservazione.

Se, invece, si ammettesse che il semplice passaggio, nel periodo di almeno cinque anni previsto da tale disposizione, da una pianta erbacea da foraggio a un’altra varietà di pianta erbacea da foraggio possa escludere tale qualificazione di “pascolo permanente”, sarebbe difficile raggiungere l’obiettivo di conservazione dei pascoli permanenti.