Il proprietario incolpevole ma negligente deve rimuovere i rifiuti

[20 Luglio 2016]

Il proprietario incolpevole ma negligente che si disinteressa del proprio bene è tenuto a rimuovere i rifiuti sul terreno, e a bonificarlo. Lo afferma il Tribunale amministrativo del Piemonte (Tar) – con sentenza di questo luglio, la n. 994 – in riferimento al caso che vede coinvolte alcune società proprietarie del terreno e il Comune di Casale Monferrato.

Il Comune ha emanato due ordinanze (una per lo smaltimento dei rifiuti, e l’altra per la bonifica del suolo nonché la messa in sicurezza) in quanto ha rilevato del materiale fibroso contenente amianto, in condotti e parti impiantistiche, nonché carcasse di elettrodomestici fuori uso, materiale isolante, materiale ferroso, laterizi. Il Comune ha quindi ritenuto che tale materiale potesse essere riconducibile all’attività delle società proprietarie una che svolge attività edilizia e l’altra che fino al 2009 ha svolto attività di commercio e riparazione di elettrodomestici.

Il codice ambientale (Dlgs 152/2006), che contiene la disciplina sui rifiuti, prevede il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo. Secondo la disciplina, chiunque violi il divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. L’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento della responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, anche del proprietario. Tra le ipotesi tipiche di colpa, rientra la negligenza, che nel suo significato lessicale consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene.

Il legislatore del 2006, infatti, attribuisce rilievo anche alla negligenza del proprietario, che – a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti – si disinteressi del proprio bene per qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesamenti inadeguate. Questa conclusione è sostenuta dalla più recente giurisprudenza in materia, che, anche al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti fenomeni di abbandono di rifiuti, ha notevolmente ampliato il contenuto del dovere di diligenza da esigersi nei confronti del proprietario dell’area interessata e correlativamente ha aumentato le ipotesi di negligenza tali da integrare la “culpa in omittendo” del proprietario.

Una conclusione, fra l’altro, è in “pienamente linea con la concezione della proprietà-funzione recepita dalla nostra Costituzione, per la quale la proprietà pone anche degli obblighi di rendersi attivo al suo titolare”.

Quindi, la circostanza per la quale il deposito dei rifiuti non sarebbe stato perpetrato dalla proprietà, ma da soggetti terzi, è del tutto irrilevante: tale circostanza non sottrae il proprietario al proprio obbligo di provvedere alla rimozione strumentale al risanamento dell’area e, con essa, ad inibire pericoli per l’igiene e la salute pubblica, in quanto si tratta di attività che non può non gravare sul titolare del diritto di proprietà della medesima.