Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il punto della Commissione Ue

[19 Aprile 2016]

Negli ultimi cinque anni la Commissione europea ha modificato e integrato la direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e lo ha fatto esercitando correttamente i poteri delegati conferiti a norma della stessa direttiva (2011/65/UE). Questo è quanto emerge dalla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esercizio del potere di adottare atti delegati.

Gli atti delegati hanno la funzione di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi. Ad esempio possono aggiungere nuove norme (non essenziali) o implicare una successiva modifica ad alcuni aspetti di un atto legislativo. Il legislatore può così concentrarsi sulla direzione e gli obiettivi della politica senza entrare nei dibattiti eccessivamente dettagliati e spesso altamente tecnici.

La delega del potere di adottare atti delegati è tuttavia soggetta a limiti rigorosi. Gli obiettivi, il contenuto, l’ambito e la durata della delega di potere sono definiti negli atti legislativi in questo caso dalla direttiva del 2011. Ossia dalla direttiva che limita l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di Aee. Dalla direttiva che elenca (allegato II) le sostanze soggette a restrizioni e elenca (gli allegati III e IV) le applicazioni esentate dalle restrizioni. Si tratta di una direttiva che istituisce norme comuni per evitare che le disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri in merito generino ostacoli agli scambi e provochino distorsioni della concorrenza nell’Unione, con un impatto diretto quindi sull’istituzione e sul funzionamento del mercato interno.

Comunque sia, la direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo a tre diverse disposizioni, al fine di: specificare modalità dettagliate per la conformità ai valori massimi di concentrazione per peso nei materiali omogenei; adeguare le disposizioni al progresso scientifico e tecnico per l’inclusione e la revoca di esenzioni dalla restrizione; riesaminare e modificare l’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso, oltre a prevedere il campo d’azione di tali atti la direttiva individua la durata di tale potere.

Il potere di adottare atti delegati viene conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.