Trivelle in Sicilia, ecco perché il Consiglio di Stato ha dato via libera all’attività dei pozzi

Dichiarato inammissibile il ricorso presentato da associazioni, comuni e ambientalisti

[6 Settembre 2016]

Nel mare della Sicilia, ulteriori attività di ricerca petrolifera potranno essere portate avanti da Eni e Edison. Il Consiglio di Sato (CdS) – con sentenza 31 agosto 2016, n. 3767 – ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Greenpeace Onlus, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus Ong, Legambiente Onlus, Lega Italiana Protezione degli Uccelli – Lipu Birdlife Italia Onlus, Comune di Santa Croce Camerina, Comune di Palma di Montechiaro, Comune di Licata, Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Sicilia, Touring Club Italia, Comune di Ragusa. Un ricorso presentato contro la decisione del 2014 del Tar Lazio sulla compatibilità ambientale della concessione d3c.g.-a.g. perforazione e completamento di pozzi per estrazione gas.

Una concessione che permette ai titolari Eni e Edison di portar portare avanti i loro progetti di ricerca nella fascia marina che va da Licata fino a Pozzallo, passando per Gela e il litorale ibleo. Che consente il completamento dei campi petroliferi Argo, Cassiopea, Gemini e Centauro ed una piattaforma, denominata K, dal costo di 700 milioni prevista proprio nel mare ibleo, che dovrà mettere in collegamento i campi Argo e Cassiopea. Che attribuisce per altri 20 anni la possibilità di ricercare idrocarburi nel Canale di Sicilia.

A niente è valsa la lamentale da parte delle associazioni ambientaliste e dei comuni relativa alla violazione della direttiva Habitat per fermare tutto ciò. Perché – secondo il CdS – le attività del progetto Argo Cassiopea ubicate in ambito offshore sono localizzate esternamente ai siti appartenenti alla “Rete Natura 2000”, ad Aree Naturali Protette, ad Aree importanti per gli uccelli e non sono localizzate all’interno di aree caratterizzate da habitat naturali e specie floristiche e faunistiche di interesse europeo.

Per le attività onshore, ricadenti all’interno e prossime a siti Rete Natura 2000, lo Studio di Impatto Ambientale è stato integrato da uno Studio di Incidenza finalizzato a valutare le interferenze dirette e indirette del progetto su tali siti. Gli studi, hanno escluso, sia con riferimento alla fase di cantiere sia durante quella di esercizio, l’esistenza di perturbazioni, anche sotto il profilo del ragionevole dubbio, in grado di pregiudicare le finalità conservative.

Questi risultati consentono di escludere la violazione del principio di precauzione; di quel principio che ha come scopo quello di garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio.

Tale principio non impone incondizionatamente all’Amministrazione di attivarsi in presenza di pericoli soltanto ipotizzati (e non ancora suffragati da evidenze scientifiche). Dunque, nel caso di specie le esigenze sottese al principio di precauzione – sempre secondo il Cds – sarebbero state soddisfatte dalla previsione “di specifiche prescrizioni di tutela che dimostrano la centralità assunta in sede istruttoria dalle questioni di tutela ambientale”.

Neanche il riferimento al divieto di campi di ricerca nell’ambito delle 12 miglia marine è servito per riformare la decisione del Tar. E questo perché i pozzi in questione beneficiano della deroga.

Il legislatore, ha escluso dal campo di applicazione del divieto di svolgere attività di coltivazione di idrocarburi all’interno delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare entro le 12 miglia, i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Anche il parere negativo della Regione citato dalle associazioni ambientaliste e dai comuni per il CdS non rileva perché la competenza in fatto di estrazioni è esclusiva dello Stato. Il parere regionale per gli interventi soggetti a Via (valutazione d’impatto ambientale) statale è meramente consultivo/collaborativo, e non vincolante. Del resto la disciplina legislativa della Via trova il suo fondamento a livello costituzionale nell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.