Dispacciamento dell’energia, il Consiglio di Stato boccia l’Aaeg e dà ragione all’eolico

[10 Giugno 2014]

Il servizio di dispacciamento dell’energia deve essere gestito in modo da assicurare parità di condizioni e imparzialità nel trattamento riservato ai diversi operatori. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) deve rispettare il principio di parità di trattamento tra gli operatori economici del settore anche quando individua la modalità di ripartizione dei costi di sbilanciamento tenendo conto della peculiarietà della fonte.

Lo ribadisce il Consiglio di Stato (Csd) – con sentenza pubblicata oggi, che conferma la pronuncia del Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) – che annulla due delibere dell’Aaeg. Una relativa alla revisione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e  l’altra sulle modalità per l’attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi a costi amministrativi da attribuire ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa omnicomprensiva. Le annulla perché esercitano una illegittima equiparazione tra fonti energetiche non programmabili e programmabili, e perchè non sono conformi ai criteri normativi che impongono, in applicazione di principi generali, la parità di trattamento fra i diversi operatori. Annullandole il Cds, dunque riconosce le censure sollevate da alcune società operanti nel settore eolico, e anche dall’Associazione Nazionale Energia del Vento (Anev).

Le fonti di produzione di energia elettrica non programmabili sono caratterizzate dal fatto che, pur non essendo oggettivamente impossibile la previsione di energia prodotta e immessa in rete, tale previsione, in ragione della tipologia della fonte e delle variabili che ne condizionano l’operatività, non può raggiungere lo stesso livello di precisione delle fonti programmabili. Del resto, è la stessa definizione legislativa delle fonti in comparazione a segnare la differenza di regime, nell’ambito della regolazione del servizio di dispacciamento (dove per dispacciamento si deve intendere l’attività diretta a impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari). Non è, infatti, consentito regolare in maniera eguale fattispecie oggettivamente diverse. Così come non è da ritenere superata la discriminazione di trattamento dal fatto che vengono previste apposite franchigie che non sono differenziate in ragione della tipologia di fonte. Il che non significa che i costi di sbilanciamento – vale a dire i costi che il gestore della rete deve sostenere per sanare le differenze tra programma di immissione e produzione oraria effettiva di un impianto – causati da tali unità di produzione debbano,  come era previsto nel regime previgente,  essere socializzati.

Quindi, la regolazione economica e tecnica dell’Aeeg deve esercitarsi in modo da pervenire ad “una soluzione che, da un lato, tuteli il mercato nella sua interezza mediante l’imposizione anche alle unità di produzione in esame dei costi di sbilanciamento, dall’altro, introduca meccanismi calibrati sulla specificità della fonte in grado di tenere conto della modalità di produzione dell’energia elettrica e delle conseguenti difficoltà di effettuare una previsione di immissione in rete che raggiunga il medesimo grado di affidabilità che devono garantire le unità di produzione di energia programmabile”.

Nell’ordinamento italiano è l’Aeeg che ha il compito di fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l’imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Tale compito è stato assolto attraverso una serie di delibere che hanno dato attuazione alla normativa in tema di energia e che hanno portato, nel corso degli anni, alla elaborazione di un determinato sistema di dispacciamento.

In base a tale sistema le offerte di acquisto e vendita di energia elettrica avvengono mediante negoziazioni che si svolgono nel giorno precedente quello di effettiva immissione nella rete dell’energia elettrica (cosiddetto mercato del giorno prima). La domanda di energia da parte degli utenti e l’offerta di energia da parte dei produttori devono trovarsi, per assicurare la sicurezza della rete e in ragione dell’impossibilità che l’energia elettrica possa essere immagazzinata, in costante equilibrio. Il servizio pubblico di dispacciamento, gestito da Terna s.p.a., persegue la finalità di assicurare tale equilibrio.

Terna stipula con i singoli produttori contratti di dispacciamento e assegna a ciascuna unità di produzione un punto di dispacciamento in relazione al quale l’utente acquisisce il diritto e l’obbligo di immettere energia elettrica nella rete.

Dopodiché si apre il cosiddetto mercato del servizio di dispacciamento, nell’ambito del quale Terna acquisisce la disponibilità dei produttori abilitati a variare le immissioni e i prelievi di energia al fine di correggere le posizioni fisiche e garantire le condizioni di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.

Il giorno dell’immissione dell’energia della rete può accadere che vi sia uno “scarto” tra le previsioni di produzioni inviate dai produttori il giorno precedente e l’energia effettivamente erogata e immessa fisicamente nella rete. Questa differenza identifica il cosiddetto sbilanciamento, i cui costi –  in virtù degli obblighi assunti con il contratto di sbilanciamento – sono posti a carico dei responsabili dello sbilanciamento stesso. Quindi, se in una determinata zona si verifica una produzione di energia superiore a quella prevista l’operatore che ha errato nelle previsioni di immissioni sarà obbligato a sostenere i relativi costi al fine di assicurare l’equilibrio di rete. Se, però, nella zona rilevante si registra una carenza di energia l’operatore economico che ha immesso in rete più energia del previsto potrà ottenere un beneficio dallo sbilanciamento.