Efficienza energetica, l’Italia recepisce la “nuova” direttiva europea: ecco cosa prevede

[1 Luglio 2014]

Anche l’Italia ha il suo quadro di misure per la promozione e l’efficienza energetica. Un quadro che prevede obblighi e sanzioni per la pubblica amministrazione, per le imprese e il consumatore finale. Con decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri è stata recepita la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Eed). Il decreto recepisce le disposizioni Eed fra cui l’elaborazione di un documento di strategia sul medio-lungo termine per la riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale; la riqualificazione annua del 3% della superficie degli immobili della pubblica amministrazione centrale dello Stato e la riduzione dell’1,5% annuo del volume delle vendite di energia ad opera di soggetti tra i distributori o le società di vendita dell’energia.

Nell’ambito dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica (Paee) – già previsti dal decreto legislativo del 2008 – il decreto prevede che l’Enea predisponga e aggiorni ogni tre anni un documento di proposta per la riqualificazione energetica del parco nazionale di edifici. Tale documento riguarda gli edifici  residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.

A partire dall’anno 2014 e fino al 2020, si prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sugli edifici della pubblica amministrazione centrale per almeno il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata. Su tali edifici – come previsto dalla Eed – deve essere possibile, in alternativa, realizzare interventi che comportino un volume di risparmi energetici almeno equivalente a quello ottenibile grazie alla riqualificazione annuale della superficie stessa.

Nell’ambito della collaborazione tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia del demanio, a partire dai primi mesi del 2013, è stata avviata la redazione di un inventario degli immobili di proprietà e a uso delle pubbliche amministrazioni centrali dello Stato rispondenti ai criteri previsti dall’Eed. L’inventario contiene informazioni riguardanti la superficie coperta utile climatizzata in metri quadrati e dati di consumo energetico.

Comunque per tale riqualificazione il decreto prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro di cui 355, da qui al 2020 In osservanza di quanto previsto dall’Eed, in occasione della  stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di edifici ovvero nell’acquisto di prodotti e servizi per gli appalti le pubbliche amministrazioni centrali devono attenersi al rispetto di determinati requisiti minimi di efficienza energetica. Ciò non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i risparmi sui costi energetici di esercizio, derivanti dal minor consumo energetico, consentono di compensare ipotetici maggiori costi di acquisto nell’arco di pochi anni, con conseguenti risparmi economici per gli anni successivi e riduzione degli impatti ambientali. La proposta di direttiva europea sugli appalti pubblici si muove proprio in questa ottica. Essa prevede che il costo di un prodotto debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto, ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita.   Per quanto riguarda le grandi imprese queste dovranno eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, mentre le imprese a elevato consumo di energia sono tenute ad eseguire la diagnosi, indipendentemente dalla dimensione.

Al fine della verifica di tale obbligo l’Enea istituisce e gestisce un registro informatizzato delle imprese obbligate e svolge i controlli tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi energetiche svolte.

Per finanziare gli interventi nella Pa e nelle imprese viene istituito il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, alimentato con circa 70 milioni di euro all’anno fino al 2020. Per le Pmi sono stati stanziati anche 105 milioni di euro.

Il decreto inoltre prevede obblighi per gli esercenti l’attività di misura di fornire agli utenti contatori individuali – fatti salvi la fattibilità tecnica e il rapporto costi-benefici –  che misurino con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso (‘contatori intelligenti’). Tale obbligo era stato già introdotto con direttiva del 2006, ma ora è stato esteso anche ai clienti finali che risiedono in condomini e in edifici polifunzionali con un sistema comune centralizzato di riscaldamento/raffreddamento/acqua calda per tali edifici, che devono essere dotati di tali contatori entro il 31 dicembre 2016.