Ma sono ancora 14 i decreti Eow chiusi in un cassetto, in attesa di essere ultimati

End of waste, il ministro Costa ha firmato il regolamento per il riciclo di carta e cartone

«L’end of waste è un tassello indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti e può dare un forte contributo allo sviluppo delle potenzialità del settore di riciclo»

[25 Settembre 2020]

Un altro tassello nel puzzle dell’end of waste, ovvero la normativa per la cessazione della qualifica di rifiuto al termine di un processo di recupero, sta andando al suo posto dopo lunghissima attesa: il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il regolamento recante la disciplina per l’end of waste di carta e cartone, elaborato a seguito di numerosi incontri tecnici e consultazioni con Ispra e gli operatori del settore, nonché l’Iss per la valutazione degli impatti sull’ambiente e salute umana.

In tutto si tratta di 7 articoli (che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità) e 3 allegati: l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643; l’allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati; l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.

Come aggiungono da Assocarta, dopo la pubblicazione ufficiale (prevista fra qualche settimana) ci saranno sei mesi per adeguare le autorizzazioni, ma sono subito in vigore nuovi parametri indicati dal ministero.

Ad oggi la carta complessivamente raccolta in Italia (dati 2018) si aggira intorno ai 5,3 milioni di tonnellate, cui si aggiunge quella proveniente da rese e da altre attività industriali per un totale di circa 6,65 milioni di tonnellate. Carta da macero che può essere riciclata come materia prima seconda ad opera dell’industria cartaria, nonché in industrie che utilizzano come riferimento la norma UNI EN 643: il regolamento ministeriale stabilisce dunque modalità e criteri in applicazione per i materiali derivanti dal trattamento di carta e cartone che, cessando di essere rifiuti, possono essere re-impiegati nelle filiere industriali.

«L’end of waste è un tassello indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti e può dare un forte contributo allo sviluppo delle potenzialità del settore di riciclo», commenta il ministro Costa. Ma sotto questo profilo resta molto ancora da fare.

Come ricorda l’Ispra nel suo Rapporto di sostenibilità 2020, è l’Ue che ha iniziato a riformare la disciplina sui rifiuti in ottica end of waste nel 2005, e nel 2008 ha stabilito per la prima volta che taluni rifiuti cessano di essere tali se vengono recuperati e soddisfano alcuni criteri specifici, diversi a seconda del tipo di rifiuto: tali criteri dovevano essere stabiliti da regolamenti europei o, in assenza di essi, da norme degli Stati membri, applicabili caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto. A distanza di oltre 10 anni, il percorso di definizione dei criteri che consentono la cessazione della qualifica di rifiuto è però ancora in corso, e in Italia «la strada appare ancora lunga».

Un esempio su tutti: negli ultimi due anni sono solo tre le norme Eow individuate dal ministero dell’Ambiente (prima di carta e cartone sono stati protagonisti i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona e la gomma vulcanizzata granulare). I decreti ancora chiusi in un cassetto, in attesa di essere ultimati, sono invece ancora 14: il decreto per il riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione, quello del pastello di piombo, dei rifiuti di gesso, dei rifiuti inerti da spazzamento strade, del pulper, quello relativo a bioremediation e soil washing per il recupero dei terreni sottoposti a bonifica, per gli oli alimentari esausti, per il vetro sanitario, per i fanghi da forsu e per la produzione di olii, per la vetroresina, per le plastiche miste con recupero meccanico, per le plastiche miste con recupero chimico, per le ceneri da altoforno e per i residui da acciaieria.