Via libera Ue al regime italiano di garanzia da 2 miliardi di euro per il credito alle imprese che forniscono merci e servizi

L’aiuto di stato italiano conforme alle regole Ue nel quadro della ripresa dalla pandemia di Covid-19

[13 Agosto 2020]

L’Italia aveva notificato alla Commissione europea un regime di garanzia statale per la riassicurazione dei rischi del credito commerciale a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia di Covid-19. Il regime sarà gestito dalla SACE, l’agenzia italiana per il credito all’esportazione.

L’assicurazione del credito commerciale protegge le imprese che forniscono merci e servizi dal rischio di un mancato pagamento da parte dei loro clienti. Visto l’impatto economico della pandemia di Covid-19, il rischio che gli assicuratori non siano disposti a stipulare tali polizze è infatti aumentato.

Il regime italiano, con una dotazione stimata di 2 miliardi di euro, permetterà a tutte le imprese di continuare a disporre dell’assicurazione del credito commerciale, evitando agli acquirenti di merci o servizi di dover pagare in anticipo e provvedendo così a ridurre le loro esigenze immediate di liquidità.

La Commissione europea ha approvato la richiesta italiana e Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione Ue responsabile della politica di concorrenza, ha sottolineato che «Questo regime italiano da 2 miliardi di euro contribuirà a garantire che tutte le imprese possano continuare a disporre di assicurazioni del credito con cui tutelare i loro scambi commerciali, aiutandole a far fronte alle loro esigenze di liquidità e a proseguire le attività durante e dopo la crisi. Continuiamo a collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’Ue».

La Commissione europea spiega di aver valutato la misura «in conformità alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, in particolare all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare le misure di aiuto di Stato attuate dagli Stati membri per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. La Commissione ha constatato che il regime notificato dall’Italia è compatibile con i principi enunciati nel trattato Ue ed è ben mirato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia italiana. In particolare, i) gli assicuratori del credito commerciale si sono impegnati nei confronti dell’Italia a mantenere o ripristinare il livello di protezione da essi offerto a partire dal 1º aprile 2020, nonostante le difficoltà economiche incontrate dalle imprese a causa della pandemia di Covid-19; ii) la garanzia è limitata unicamente al credito commerciale sorto fino alla fine di quest’anno; iii) il regime è aperto a tutti gli assicuratori del credito in Italia; iv) il meccanismo di garanzia consente la ripartizione del rischio tra gli assicuratori e lo Stato fino a un massimo di 2 miliardi di €, e v) la commissione di garanzia rappresenta una remunerazione sufficiente per lo Stato italiano».

La Commissione evidenzia che «Questa misura contribuirà alla gestione dell’impatto economico del coronavirus in Italia. La misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto occorre per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con i principi generali stabiliti nel quadro temporaneo».

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.

Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e direttamente causati dalla pandemia di Covid-19.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021 poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva con l’evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.

La Commissione Ue ha concluso che, per quanto riguarda l’iniziativa italiana,  «Il regime è in linea con la comunicazione sul credito all’esportazione a breve termine» E SU tale base ha approvato la misura in conformità alle norme dell’Ue sugli aiuti di Stato.