Apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’Ue rivede le restrizione all’uso di sostanze pericolose

Quattro sostanze che possono incidere negativamente su riciclaggio, salute e ambiente

[4 Giugno 2015]

L’Ue rivede le restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente. Con direttiva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, l’Ue modifica l’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso contenuto nell’allegato II della direttiva 2011/65/UE. La nuova direttiva entrerà in vigore tra venti giorni, anche se viene concesso un adeguato periodo di transizione agli operatori economici per agevolare la transizione e ridurre i possibili impatti socioeconomici. Tanto che per i dispositivi medici la restrizione d’uso del bis(2-etilesil) ftalato (Dehp), del butilbenzilftalato (Bbp), del dibutilftalato (Dbp) e del diisobutilftalato (Dibp) si applicherà a decorrere dal 22 luglio 2021.

Queste quattro sostanze se usate nelle Aee, possono incidere negativamente sul riciclaggio, sulla salute umana e sull’ambiente durante le operazioni di gestione dei rifiuti delle Aee (Raee).

Ma per la maggior parte delle Aee esistono sostituti dagli impatti meno negativi, tanto che vengono previste delle restrizioni d’uso. C’è da dire però che per Dehp, Bbp e Dbp esistono già delle restrizioni d’uso: i giocattoli contenenti tali sostanze in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, calcolato cumulativamente per i tre ftalati, non possano essere commercializzati nell’Ue. Al fine di evitare una doppia regolamentazione, questa restrizione continua a costituire l’unica restrizione applicabile per le tre sostanze nei giocattoli.

E’ la direttiva del 2001 che istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle Aee al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei Raee. Istituisce norme comuni in tale campo proprio per evitare che le disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri in merito di creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nell’Unione, con un impatto diretto quindi sull’istituzione e sul funzionamento del mercato interno.

La direttiva vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed eteri di difenile polibromurato nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche commercializzate sul mercato unionale. L’allegato II di detta direttiva elenca le sostanze soggette a restrizioni. Elenco che periodicamente viene riesaminato. Elenco che così modificato viene adottato dagli Stati membri.