Corte Ue, il meccanismo francese per l’energia eolica è un aiuto di stato

[19 Dicembre 2013]

Il meccanismo francese di finanziamento dell’obbligo di acquisto dell’energia elettrica prodotta da impianti eolici è un aiuto di Stato, per due categorie di motivi. Perché l’onere diretto a finanziare l’obbligo di acquisto a un prezzo superiore a quello di mercato grava su tutti i consumatori di energia elettrica in Francia. E perché il meccanismo di finanziamento si pone in contrasto con le norme del mercato interno liberalizzato dell’energia elettrica, le quali mirano a offrire ai consumatori una vera scelta a prezzi equi e concorrenziali.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea – con sentenza di oggi che conferma l’opinione dell’avvocato generale Jääskinen – in riferimento alla normativa francese che prevede un obbligo di acquisto dell’energia elettrica di origine eolica a favore di coloro che la producono sul territorio nazionale e che genera costi supplementari per i distributori di energia elettrica.

Infatti, secondo tale normativa i soggetti obbligati all’acquisto sono i distributori che gestiscono la rete alla quale è allacciato l’impianto ossia l’Électricité de France (Edf) e i distributori non nazionalizzati, che sono tenuti ad acquistare l’energia ad un prezzo superiore a quello di mercato.

In passato, i costi supplementari erano oggetto di una compensazione mediante un fondo di servizio pubblico di produzione di energia elettrica, gestito dalla Cassa depositi e prestiti (Cdc) e alimentato dai contributi dovuti dai produttori, dai fornitori e dai distributori.

In seguito, la normativa nazionale è stata modificata e ha previsto che i costi supplementari siano oggetto di una compensazione integrale, finanziata mediante contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica stabiliti nel territorio nazionale. Ma secondo l’’associazione Vent De Colère – Fédération nationale e altri undici tale meccanismo costituisce un aiuto di Stato. Per loro la normativa ministeriale del 2008 deve essere annullata dal al Consiglio di Stato.

Dalla sua il Consiglio francese sostiene che l’acquisto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti che usano l’energia meccanica del vento a un prezzo superiore al suo valore di mercato costituisce un vantaggio che può incidere sugli scambi tra Stati membri e avere un impatto sulla concorrenza. Però chiede alla Corte se il nuovo meccanismo di finanziamento debba essere considerato un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali.

La Corte risponde positivamente ossia che il nuovo meccanismo è un intervento effettuato mediante risorse statali, è un aiuto di Stato. Del resto la nozione di “intervento effettuato mediante risorse statali”

mira ad includere, oltre ai vantaggi concessi direttamente dallo Stato, anche quelli concessi mediante un ente pubblico o privato, designato da tale Stato al fine di gestire l’aiuto.

Le somme volte a compensare i costi supplementari derivanti dall’obbligo di acquisto gravante sulle imprese sono riscosse presso l’insieme dei consumatori finali di energia elettrica sul territorio francese e affidate a un ente pubblico, la Cdc. I fondi transitano per la Cdc, che interviene come intermediaria nella gestione dei fondi. La Cdc è, infatti, espressamente incaricata dallo Stato francese come persona giuridica di diritto pubblico, di eseguire prestazioni di gestione amministrativa, finanziaria e contabile per conto della Commissione per la regolamentazione dell’energia – autorità amministrativa indipendente incaricata di vigilare sul corretto funzionamento del mercato dell’energia elettrica e del gas in Francia.

Per aiuto di Stato si deve intendere – secondo il diritto europeo – il provvedimento caratterizzato da quattro condizioni contemporaneamente presenti. L’intervento deve essere dello Stato o effettuato mediante risorse statali; deve incidere sugli scambi tra gli Stati membri; deve concedere un vantaggio al suo beneficiario (vantaggi che possono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e devono essere imputabili allo Stato); deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Del resto, la nozione di aiuto di Stato comprende tutti gli strumenti pecuniari che lo Stato può effettivamente utilizzare per sostenere le imprese. E il fatto che tali strumenti restino costantemente sotto il controllo pubblico anche attraverso l’amministrazione di enti distinti dalla pubblica autorità, e quindi a disposizione delle competenti autorità nazionali, è sufficiente affinché essi siano qualificati come risorse statali.