Energia fotovoltaica e attività agricola, la tassazione spiegata dall’Agenzia delle Entrate

[22 Ottobre 2015]

Per il periodo d’imposta 2014 si può applicare la tassazione catastale sia al reddito derivante dall’attività agricola principale “di produzione cereali e altri prodotti agricoli” sia al reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica entro il limite dei 260.000 kWh, mentre dovrà essere tassato mediante l’applicazione delle ordinarie regole in materia di reddito d’impresa il reddito derivante dalla cessione dell’energia fotovoltaica prodotta in eccesso.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, chiamata in causa da una società agricola che esercita “attività agricola di coltivazioni diverse (a rotazione frumento, mais, sorgo, ecc.)” su un terreno di propria proprietà. Una società che nel corso del 2011, ha realizzato un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 998,16 KW, avviando la produzione di energia elettrica, come attività connessa.

Secondo il legislatore è una società agricole quella società di persone, a responsabilità limitata e cooperativa che nella ragione sociale o denominazione sociale contiene l’indicazione “società agricola”; che come oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività di impresa agricola, ovvero delle attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse.

Le attività connesse sono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

La legge finanziaria 2006, ne ha ampliato il novero, facendovi rientrare anche le attività di produzione e la cessione “di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo” effettuate da un imprenditore agricolo. Tali attività vengono considerate attività “produttive di reddito agrario”, quando è presente  il requisito della prevalenza, ossia a condizione che le fonti di produzione dell’energia provengano prevalentemente dal fondo.

Nel 2009 il Ministero ha individuato specifici criteri di “connessione” con l’attività agricola per evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l’attività agricola stessa. In particolare la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, è considera in ogni caso connessa all’attività agricola. Mentre la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista alcuni requisiti. O la produzione di energia fotovoltaica deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti; oppure il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW.

Ma a seguito delle modifiche normative apportate nel 2014 alla legge finanziaria a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (periodo d’imposta 2016 per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare), la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal terreno effettuata dagli imprenditori agricoli avverrà – salvo opzione per la determinazione dello stesso nei modi ordinari – applicando ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione il coefficiente di redditività del 25%.

Per gli anni 2014 e 2015, è stata prevista, invece, una disciplina transitoria che ha circoscritto l’ambito di applicazione della nuova tassazione forfettaria alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno. Ciò, naturalmente, a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione individuati nel 2009 dal Ministero. In caso contrario, troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dall’energia prodotta in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa. Entro il limite dei 260.000 kWh la produzione e la cessione di energia da fonti fotovoltaiche costituiranno attività connesse a quella agricola e si considereranno produttive di reddito agrario.