Una ENGO contro la petrolizzazione

Fermare le trivellazioni petrolifere in Adriatico è possibile

La chiave dell'Offshore Protocol (Convenzione di Barcellona): adottato nel 1994, ma ancora non ratificato dall’Italia

[20 Agosto 2015]

La conservazione del Mare Adriatico può non essere soltanto una questione limitata nei confini  nazionali. Sullo specchio del Mare Nostrum, bersagliato da discutibili interessi petroliferi, si riverberano istanze di protezione che vanno al di là delle politiche dei palazzi romani o degli interessi locali.

La tutela del Mediterraneo risale al 1975, quando sull’iniziativa del Programma ambientale delle Nazioni Unite, i rappresentanti degli stati costieri del Mediterraneo hanno costituito a Barcellona una struttura chiamata Mediterranean Action Plan. L’obiettivo era quello di fermare la degradazione veloce del mare, un punto necessario per la sopravvivenza dell’eredità mediterranea.

Un anno più tardi, l’adozione della Convenzione di Barcellona, i cui sei protocolli legali forniscono un profilo dettagliato delle misure che devono essere approntate per raggiungere questo obiettivo. Nel 1995 degli emendamenti alla Convenzione hanno introdotto il principio di precauzione e insieme, come nuovo obiettivo finale, l’eliminazione delle fonti di inquinamento.

I 20 paesi mediterranei e l’Unione Europea costituiscono le parti contraenti della Convenzione di Barcellona. Ma è soltanto la Tunisia ad aver ratificato tutti i protocolli: il resto è molto in ritardo. Il Principato di Monaco, la Spagna e l’Italia devono ancora ratificare i protocolli denominati Hazardous Waste (sulla movimentazione transfrontaliera di rifiuti pericolosi e loro smaltimento) e Offshore Protocol (sulla protezione dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale sottomarino e del sottosuolo).

Allo stato attuale, l’unica efficace tutela del mare Adriatico dalle istanze di petrolizzazione – che superi i limiti della valutazione comparativa interna di sviluppo sostenibile, tendenzialmente poco trasparente e dalla visione molto ravvicinata agli interessi di settore o, per giunta, di pochi – può essere raggiunta attraverso l’acquisto dell’efficacia dell’Offshore Protocol.

Tale protocollo è stato adottato a Madrid (Spagna) il 14 ottobre 1994, ma non è entrato in vigore: manca la ratifica di sei paesi, tra cui, come detto, l’Italia. Il Protocollo in parola è stato creato per regolare le attività di sfruttamento e di esplorazione della piattaforma continentale, i fondali marini e il sottosuolo; stabilisce, altresì, le regole per assegnare i permessi per effettuare tali attività, basate sulle migliori tecnologie disponibili (peraltro, dopo gli accordi dell’OSPAR – Oslo and Paris Commission, il Protocollo dovrebbe ricevere un’ulteriore aggiornamento e vedersi modificato in linea con la legislazione che viene applicata nei paesi dell’EU affacciati sull’Atlantico).

L’istanza propulsiva affinché quantomeno entri in vigore l’Offshore Protocol per effetto delle dovute ratifiche non può non promanare, come si è visto in altri non dissimili contesti, dalla spinta delle organizzazioni non governative in campo ambientale. In questo senso, deve riconoscersi il ruolo fondamentale che negli ultimi anni hanno acquisito le ENGO (Environmental Non Governative Organization) negli scenari del diritto internazionale dell’ambiente.

Del resto, molte NGO sono consulenti ufficiali o di fatto delle maggiori organizzazioni internazionali: oltre 2000 sono le NGO che hanno un “consultive status” presso le Nazioni Unite; molte di più sono quelle accreditate presso altre organizzazioni e agenzie internazionali. Alcune sono ufficialmente incaricate di gestire l’applicazione di trattati internazionali: è, per esempio, il caso di Traffic, incaricata di coordinare l’applicazione del trattato CITES. Si annoverano anche casi in cui le I(International)NGO negoziano direttamente una norma di un trattato internazionale: è l’ipotesi delle NGO ambientaliste che hanno messo a punto insieme a rappresentanti dell’industria chimica una disposizione del Protocollo per la protezione del Mare Mediterraneo da inquinamento derivante da sorgenti a terra della Convenzione di Barcellona.

Imprescindibile, sotto questo profilo, non costituire una ENGO per la protezione del mare Adriatico. Convogliandovi la forza e la condivisione dei movimenti che hanno sostenuto il “no” verso l’attività petrolifera, ma soprattutto la prospettiva di una tutela estesa ed internazionale dello specchio di Mare Nostrum. L’obiettivo, beninteso, potrà dirsi prioritariamente quello recante la mira all’attuazione del Protocollo Offshore della Convenzione di Barcellona. Responsabilità di ratifica cui in primis lo Stato italiano non può sottrarsi.

Il passaggio successivo da acquisire come target da parte di un’ipotetica (e auspicabile) ENGO-Adriatic Sea inizia dal cogliere l’opportunità dei riverberi precauzionali in seno alla comunità internazionale a seguito dell’incidente occorso nel Golfo del Messico alla piattaforma Deepwater Horizon e della creazione dei diversi “forum” di settore, e quindi già dall’art. 208 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Coastal States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment arising from or in connection with seabed activities subject to their jurisdiction and from artificial islands, installations and structures under their jurisdiction) sino ad intercettare l’evoluzione della giurisprudenza del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare nel senso della miglior tutela dell’ambiente marino, passando per la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (2011/2072) sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi.

di Giacomo Nicolucci*

*Docente nell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Diritto Processuale penale interno, internazionale e comparato; Gestione Faunistica nelle Aree protette; Diritto e Gestione dell’Ambiente e del Territorio