I parchi eolici possono essere incompatibili con le zone di traffico aeroportuale

[7 Novembre 2013]

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) può individuare le zone di traffico aeroportuale come zone incompatibili con la realizzazione di parchi eolici. Perché ha il potere di imporre vincoli e limitazioni a tutela della navigazione aerea.

Lo afferma il Consiglio di Sato – con sentenza 4 novembre 2013, n. 5291 – in riferimento al parere negativo rilasciato dall’Enac alla realizzazione di un parco eolico nel territorio comunale di Crotone. Perché i progettati aerogeneratori – per le loro dimensioni e per il previsto posizionamento geografico – avrebbero rischiato di intercettare le traiettorie di decollo e di atterraggio degli aerei da e per l’aeroporto civile di Crotone. E perché l’ubicazione prevista per gli aerogeneratori risulterebbe all’interno della zona di traffico aeroportuale dove sussistono “condizioni di incompatibilità assoluta” per l’edificazione di parchi eolici in forza della circolare Enac del 2010.

Il codice della navigazione ammette la possibilità di predisporre, da parte dell’Enac, apposite mappe volte ad individuare le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti. E non impedisce all’Ente di individuare in via generale ulteriori tipologie di aree in relazione alle quali imporre vincoli e limitazioni.

Quindi al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’Enac individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell’Enac. L’Ente, inoltre ha la possibilità di autorizzare, nelle direzioni di atterraggio e di decollo, “opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell’Enac sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV Icao”.

In più il legislatore stabilisce che la costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all’autorizzazione dell’Enac, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

In conclusione il potere per l’Enac di imporre vincoli e limitazioni relativi agli ostacoli che possono costituire pericoli per la navigazione aerea non risulta limitato alla sola predisposizione delle mappe, ma si traduce nella possibilità di esercitare ulteriori e diversi poteri – anche autorizzativi – nella medesima materia e per le medesime finalità.

Quindi l’Ente può adottare atti a contenuto generale volti a predeterminare i contenuti e le modalità dell’esercizio dei poteri inibitori in relazione a tipologie omogenee di aree e di potenziali ostacoli come lo possono essere i parchi eolici.