Impianti eolici, per la Vas contano anche le emissioni acustiche e l’alternanza luci-ombra

[15 Luglio 2016]

Il decreto che fissa le disposizioni in materia di emissioni acustiche e di alternanza luci – ombra degli impianti eolici richiede una Valutazione ambientale strategica (Vas) perche rientra nella definizione di piano o programma ai sensi della direttiva europea. Lo afferma l’avvocato generale Juliane Kokott, e lo fa in riferimento alla controversia su alcune disposizioni in materia di impianti eolici nella regione belga della Vallonia. Disposizioni emanate senza essere precedute da alcuna valutazione ambientale, senza, quindi la partecipazione del pubblico.

In generale una tale mancanza risluta spiacevole in quanto la procedura de qua può costituire un’occasione per discutere di tali progetti e può contribuire a rendere la discussione più obiettiva, soprattutto là dove lo sviluppo dell’energia eolica è contrastato e non voluto. L’istallazione degli impianti eolico, infatti è oggetto di accese discussioni e genera, in parte, netto rifiuto. Ma allo stesso tempo, a fronte della minaccia di mutamento climatico, è incentivato dall’Unione e da numerosi Stati membri.

Comunque sia, la Vas è uno strumento preventivo di tutela dell’ambiente, in quanto volto a garantire che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. E’ uno strumento che si ispira ai principi comunitari della prevenzione, della precauzione, dello sviluppo sostenibile e di integrazione nell’ambito dell’elaborazione e adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione.

I piani e i programmi a cui si riferisce sono quelli elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a Via.

La direttiva però non definisce in maniera esplicita il binomio «piani e programmi». Come è stato già osservato nell’ambito di un’altra controversia (nella causa Terre wallonne e Inter‑Environnement Wallonie), in tale definizione il binomio non viene propriamente definito, ma solo qualificato.

Secondo la sentenza, si tratta di un atto che definisce i criteri nonché le modalità di assetto del territorio e che stabilisce regole e procedure di controllo alle quali sia assoggettata la realizzazione di uno o più progetti. Resta, quindi soltanto da stabilire se detta definizione debba essere ulteriormente precisata e se essa sia applicabile nel caso di specie.

Secondo l’avvocato un «piano o programma» ai sensi della direttiva Vas è un atto che definisce i criteri e le modalità di assetto dei territori o di destinazione del suolo e le regole e procedure di controllo alle quali è assoggettata la realizzazione di uno o più progetti. Fra l’altro – sempre secondo l’avvocato – la direttiva non presuppone che il relativo piano o programma fissi un quadro di riferimento completo per l’autorizzazione di progetti.

Quindi un decreto recante diverse disposizioni relative all’installazione di impianti eolici, comprese misure di sicurezza, di controllo, di rimessione in pristino e di sicurezza, nonché norme in materia di inquinamento acustico definite con riferimento alle aree di pianificazione, volte a disciplinare quantomeno parte del quadro di riferimento per il rilascio di autorizzazioni amministrative di impianti eolici dev’essere classificato quale «piano o programma».