Impianto eolico sul confine transfrontaliero? Ecco cosa può fare il Comune contrario

[29 Settembre 2014]

Se l’impianto eolico situato sul confine rischia di avere una significativa incidenza pregiudizievole sull’ambientale e sul paesaggistico il Comune straniero è legittimato a ricorrere contro l’atto di approvazione. Così come è legittimata a impugnare gli atti amministrativi relativi all’impianto l’associazione ambientalista straniera.

Lo ricorda il Consiglio di Stato – con sentenza del 22 settembre 2014, n. 4775 – in riferimento al caso del progetto di parco eolico sul dorso montuoso Sattelberg nel Comune di Brennero lungo il confine di Stato italo-austriaco.  Un progetto da realizzare, dunque, in territorio italiano su un’area a diretto confine con il territorio austriaco (in particolare, Comune di Gries am Brenner), ad impatto ambientale-paesaggistico immediatamente transfrontaliero.

Di regola in virtù del principio di territorialità che caratterizza l’esercizio dei poteri sovrani dello Stato, i soggetti stranieri – siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private – non residenti o non aventi sede in Italia, non sono assoggettati agli effetti dei provvedimenti amministrativi emanati dalle autorità nazionali. Ma tale regola trova un limite – per ciò che concerne la legittimazione a ricorrere – nell’interesse pratico che insorge per effetto di attività con effetti immediatamente e macroscopicamente transfrontalieri. E’ ciò che accade e viene riconosciuto nel diritto ambientale dove gli effetti materiali dei provvedimenti interni, per loro intrinseca natura non si arrestano ai confini di Stato e possono assumere la valenza di un contiguo impatto ambientale transfrontaliero sotto molteplici profili (le interferenze pregiudizievoli possono essere paesaggistiche, acustiche e visive sul confinante territorio). In tali casi, la legittimazione a ricorrere con azione di annullamento di un soggetto territoriale straniero contro provvedimenti amministrativi interni viene individuata, applicando gli stessi criteri che valgono a individuare la legittimazione a ricorrere dei soggetti appartenenti all’ordinamento interno.

Dunque nel caso degli impianti eolici, i quali, al di là della zona territoriale in cui vengano materialmente realizzati, si inseriscano, per la loro visibilità ed il loro impatto paesistico, in un contesto che coinvolge il territorio di altri Comuni, gli enti territoriali limitrofi, il cui territorio sia inciso in modo pregiudizievole dall’impianto, sono legittimati a ricorrere avverso i relativi atti autorizzativi. Ancor più se il progetto è stato trasmesso alle competenti autorità straniere per l’acquisizione di eventuali osservazioni del pubblico nell’iter della valutazione di impatto ambientale (Via).

La Via di un’opera, in caso di significativi effetti transfrontalieri, sotto il profilo procedimentale è disciplinata dalla Convenzione di Espoo (Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero) e dalla direttiva Via. Ed entrambe le normative trovato applicazione nei casi di progetti transfrontalieri.

Peraltro, un distinto ed autonomo fondamento normativo della legittimazione a ricorrere del Comune in impugnazione del provvedimento autorizzatorio è rinvenibile nella Convenzione di Århus (Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale). Essa impone alle Parti aderenti di garantire a chiunque ritenga leso il proprio diritto partecipativo in materia ambientale (tra l’altro, per l’inadeguatezza delle risposte fornite alle proprie richieste informative) l’ “accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge”.

Un accesso che è riconosciuto anche alle associazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale. Ne discende che il carattere straniero di un’associazione non può costituire ostacolo a ricorrere avverso l’atto autorizzatorio promanante da un’autorità amministrativa interna.