Ricerca di petrolio: piattaforma norvegese esclusa dalla disciplina Ue sugli appalti

[19 Settembre 2013]

Non verrà applicata la procedura prevista dalla disciplina Ue del 2004 alla prospezione e all’estrazione di petrolio greggio e di gas naturale sulla piattaforma continentale norvegese. Con decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, l’Autorità di vigilanza Efta esonera tali attività dall’applicazione della direttiva che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e di quelli che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

Dunque, visto che la condizione della libera accessibilità del mercato è rispettata, la direttiva non si applicherà nel caso in cui gli enti aggiudicatori attribuiscano contratti destinati a consentire la prestazione dei servizi in Norvegia e in particolare sulla piattaforma continentale norvegese.

La decisione si basa sulla situazione giuridica e di fatto di marzo 2013, così come risulta dalle informazioni trasmesse dal governo norvegese. Essa potrà essere rivista, qualora cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto comportino il venir meno delle condizioni di applicabilità. La direttiva del 2004 (nello specifico l’articolo 30) dispone che i contratti destinati alla prestazione di un’attività non siano soggetti alla stessa se, nello Stato, l’attività in questione è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

E un mercato viene considerato tale se lo Stato ha attuato e applicato le disposizioni della normativa unionale sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso. Ma per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza, è necessario ricorrere a “criteri conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l’esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione”.

L’esistenza dell’esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è di per sé determinante. Però, per quanto riguarda i mercati della prospezione e dell’estrazione di petrolio greggio e di gas naturale due parametri da prendere in considerazione sono la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato e il grado di concentrazione di tali mercati. Dunque, l’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato.

La prospezione di petrolio greggio e gas naturale – consistente nell’individuazione di nuove riserve di idrocarburi – costituisce un unico mercato del prodotto rilevante che si distingue dai mercati per la produzione di petrolio greggio e gas naturale. Tale definizione si basa sul fatto che è impossibile stabilire dall’inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio greggio o gas naturale.

Il petrolio greggio è una materia prima globale e il suo prezzo è determinato dall’offerta e dalla domanda a livello mondiale. In base alla prassi consolidata della Commissione europea, lo sviluppo e la produzione di petrolio greggio costituiscono un mercato del prodotto distinto, la cui portata geografica è mondiale. Anche per il gas esiste un unico mercato ossia esiste un mercato per l’offerta di gas a monte (comprendente altresì lo sviluppo e la produzione di gas) ai consumatori (vale a dire, gas prodotto nei giacimenti di gas e venduto ai consumatori, ivi compresi gli operatori storici nazionali, nel See).

Dunque sulla base di tali contesti e viste le caratteristiche delle società che partecipano a tali attività – la maggior parte delle quali sono presenti anche sul mercato mondiale – l’Autorità ritiene che la prospezione di petrolio greggio e gas naturale, la produzione di greggio e la produzione di gas naturale siano esposte direttamente alla concorrenza di mercato.