Shell, il carburante miscelato involontariamente diventa un rifiuto

[19 Giugno 2013]

Un carico di carburante involontariamente mischiato con un’altra sostanza, che non soddisfa più i requisiti di sicurezza e non può essere immagazzinato conformemente a un permesso ambientale, ripreso dal venditore e da esso trasformato mediante miscelazione con l’obiettivo di immetterlo nuovamente sul mercato, deve essere considerato un rifiuto. Lo afferma l’avvocato generale dell’Ue Nilo Jääskinen che ieri ha dato il suo parere sulla questione riguardante la Shell.

La vicenda ha inizio nel 2006, quando la Shell ha caricato su una nave un quantitativo di Ultra Light Sulphur Diesel (Ulsd) e lo ha consegnato a un cliente belga (la Carens). Al momento del carico sulla nave, i serbatoi non erano completamente vuoti, per cui l’Ulsd si è miscelato con del Methyl Tertiary Butyl Ether (Mtbe). A causa del miscuglio l’Ulsd ha perso le caratteristiche del prodotto convenute e quindi non può poteva più essere utilizzato dalla Carens per il fine originario, ossia la vendita come carburante diesel presso le stazioni di servizio. Non solo il punto di infiammabilità della miscela è divenuto troppo basso per tale scopo ma in riferimento al permesso ambientale, la Carens non ha potuto immagazzinare una miscela con quel punto di infiammabilità. Alla scoperta della miscelazione – avvenuta dopo che il carico è stato consegnato alla Carens in Belgio –  la Shell ha rispedito il carico nei Paesi Bassi e lo ha nuovamente miscelato per poter vendere la nuova miscela come carburante. Ma la Shell non ha effettuato una notifica prevista dalla normativa sulla sorveglianza e sul controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (regolamento n. 259/93) né si è munita di autorizzazione prima di effettuare la spedizione.

Così è stato avviato un procedimento penale a carico della Shell dinanzi al Rechtbank Rotterdam per mancato rispetto dei requisiti procedurali stabiliti dal diritto dell’Unione e dal diritto olandese per la spedizione dei rifiuti.  Il giudice nazionale ha poi chiesto indicazioni alla Corte di Giustizia europea sullo stabilire se la sostanza contaminata costituisca un rifiuto, e se il significato dei termini “produttore” e “smaltimento” rivesta un ruolo cruciale per la definizione della controversia.

Il termine “produttore” indica la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti. A sua volta  il termine “smaltimento” indica qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. E il termine rifiuto indica “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.

Più in generale, comunque, un miscuglio di sostanze prodotto non intenzionalmente è prima facie un rifiuto se l’uso cui viene destinato non è sicuro, in mancanza di informazioni sulla sua composizione. Ciò vale per prodotti come gli alimenti o i carburanti, le cui qualità sono importanti per la salute umana e per l’ambiente.