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Occorre una valorizzazione equa del lavoro nelle ore meno “visibili” della giornata

Igiene urbana e lavoro notturno, tra le 5 e le 6 del mattino niente maggiorazione automatica

Il Tribunale di Lecce chiarisce come funziona il trattamento economico in base alla disciplina contrattuale effettivamente applicabile
 |  Green economy

Nel panorama del diritto del lavoro applicato ai servizi pubblici locali, arriva una pronuncia destinata a far discutere. Con la sentenza dell’8 ottobre 2025, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso presentato da alcuni operatori ecologici che chiedevano il riconoscimento della maggiorazione per lavoro notturno sulle ore lavorate tra le 5:00 e le 6:00 del mattino. Una decisione che, pur muovendosi su un caso circoscritto, offre un importante spunto interpretativo sul confine – tutt’altro che scontato – tra disciplina legale e disciplina collettiva in materia di orario di lavoro e trattamento economico.

Il giudice leccese parte dal quadro normativo europeo e nazionale, richiamando la Direttiva 93/104/CE e il D.Lgs. 66/2003, che definiscono “periodo notturno” ogni arco di almeno sette ore comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Tuttavia, ricorda il giudice, è la contrattazione collettiva a dettare i criteri retributivi specifici: nel caso dei lavoratori dell’igiene ambientale, vale l’art. 20 del Ccnl Fise–Assoambiente.

Ed è proprio qui il nodo: il contratto stabilisce che, ai fini retributivi, è considerato lavoro notturno quello tra le 22:00 e le 6:00, ma con uneccezione. Se il turno inizia alle 4:00 e si protrae per meno di tre ore di lavoro notturno, la maggiorazione piena è riconosciuta solo per la fascia 4:00–5:00, mentre la successiva, dalle 5:00 alle 6:00, può essere oggetto di una maggiorazione limitata, fino al 20%, da definire in sede di contrattazione aziendale o di secondo livello.

In sostanza, il Tribunale ha escluso che la semplice collocazione dell’orario prima delle 6:00 comporti automaticamente il diritto alla maggiorazione per lavoro notturno. L’ora tra le 5 e le 6 del mattino, nel settore dei servizi ambientali, è una fascia ibrida”, regolata in modo autonomo dalle parti sociali per conciliare le esigenze di servizio con le tutele dei lavoratori.

Interessante anche la parte della motivazione in cui il giudice respinge il richiamo all’art. 36 della Costituzione, chiarendo che la retribuzione prevista dal contratto collettivo non può dirsi sproporzionata o inadeguata. La disciplina pattizia è frutto di un equilibrio negoziale che tiene conto della complessità dei turni, della continuità del servizio pubblico e delle garanzie di sicurezza sul lavoro.

Sul piano pratico, la decisione di Lecce si inserisce in una tendenza ormai consolidata della giurisprudenza del lavoro: quella di riconoscere alla contrattazione collettiva un ampio margine di autonomia nel regolare le fasce orarie e le relative maggiorazioni, purché nel rispetto delle soglie minime di tutela stabilite dal legislatore.
Un principio che, per il settore dell’igiene urbana – dove i turni si estendono spesso alle prime ore del mattino – assume un rilievo concreto: non è sufficiente richiamare la legge, occorre verificare la disciplina contrattuale effettivamente applicabile.

La sentenza del Tribunale di Lecce, in definitiva, non riduce le tutele dei lavoratori, ma ribadisce la necessità di leggere il diritto del lavoro attraverso la lente della contrattazione collettiva, che rimane lo strumento principe di regolazione nei settori a forte organizzazione del tempo di lavoro come quello ambientale.
Un messaggio chiaro, che richiama datori di lavoro, sindacati e operatori del settore a un confronto sempre più attento sulla distribuzione dei turni e sulla valorizzazione equa del lavoro nelle ore meno “visibili” della giornata.

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Redazione Greenreport

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