Affitto, in caso di inquinamento qual è la responsabilità del proprietario?

[13 Novembre 2014]

Il proprietario di area concessa in affitto per l’esercizio di attività di deposito e di commercio di prodotti petroliferi a conoscenza della pericolosità ambientale dell’attività svolta e delle conseguenze derivanti dall’abbandono dei depositi, è tenuto a rimuovere le cisterne e gli altri impianti una volta cessata l’attività sull’area.

Lo afferma il Tribunale amministrativo del Veneto (Tar) – con sentenza n. 1347 – in riferimento all’ordinanza del comune di Ceggia. Con tale provvedimento il comune ha disposto all’ex proprietario del terreno interessato dall’inquinamento di porre in essere i necessari interventi di indagine preliminare, di caratterizzazione, di eventuale bonifica e ripristino ambientale dell’aree contaminata da idrocarburi. Nel sottosuolo, infatti, sono stati trovati manufatti, tra cui cisterne interrate, relativi all’attività di deposito e commercio di prodotti petroliferi svolti da diversi soggetti.

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati sono disciplinati dal Codice ambientale (al Titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006). Il Decreto definisce le procedure, i criteri  e  le  modalità  per  lo  svolgimento  delle operazioni necessarie  per  l’eliminazione  delle  sorgenti   dell’inquinamento e  per   la   riduzione   delle  concentrazioni  di  sostanze inquinanti. E lo fa nel rispetto al principio di derivazione europea “chi inquina paga”: un principio che impone colui che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.

Secondo tale principio l’obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione d’inquinamento, è a carico unicamente al responsabile dell’inquinamento, che potrebbe benissimo non coincidere con il proprietario. Di norma a carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non grava alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area interessata libera da pesi. Del resto la responsabilità è soggettiva a titolo di dolo o di colpa.

Però, se il proprietario è a conoscenza dell’attività svolta e dell’inquinamento la responsabilità dell’evento dannoso non può esserli negata, almeno sotto i1 profilo causale omissivo. Perché sono state omesse le iniziative idonee a impedire o se non altro a ridurre gli effetti della contaminazione.

La giurisprudenza ha affermato che nel caso di affitto del bene a terzi, anche il proprietario resta responsabile quando sia a conoscenza della pericolosità dell’attività svolta e dello stato di inquinamento del sito. La conoscenza è sufficiente a far sorgere un obbligo di attivarsi al fine di eliminare, nel più breve tempo possibile ed anche in assenza di intervento dell’autore dell’inquinamento, lo stato di contaminazione.