Il cattivo odore è inquinamento (olfattivo) atmosferico

[13 Maggio 2014]

L’inquinamento olfattivo – cattivo odore – anche se non è disciplinato in maniera specifica dal legislatore, è da considerarsi una forma di inquinamento atmosferico che può causare pesanti disagi per la qualità della vita e per l’ambiente.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Veneto (Tar) – con sentenza 5 maggio 2014, n. 573 – in riferimento alla questione di una società produttrice di membrane e miscele bituminose impermeabilizzanti e isolanti per l’edilizia nel territorio del Comune di Ceggia. In particolare alla domanda presentata alla Provincia di Venezia per l’installazione di una nuova linea di produzione di membrane da aggiungere alle due esistenti.

Del resto, trattandosi di una modifica sostanziale, in quanto idonea a comportare variazioni qualitative o quantitative alle emissioni inquinanti, necessita dell’autorizzazione provinciale per le emissioni in atmosfera. La Provincia ha autorizzato la realizzazione della terza linea di produzione, prescrivendo però il funzionamento alternativo delle linee in modo che al massimo ne fossero in esercizio contemporaneo solo due e subordinando l’utilizzo di tutte e tre le linee alla presentazione di un progetto per il trattamento degli effluenti gassosi. Una limitazione imposta alla capacità produttiva che non si fonda – così come sostiene la società – sul superamento dei limiti quantitativi delle emissioni, ma sulla presenza di gravi problematiche di carattere olfattivo.

Già in passato si erano manifestate delle difficoltà nel trattamento dei fumi a causa della vasta gamma di sostanze odorigene emesse nel corso del ciclo produttivo (idrocarburi paraffinici, benzene, tiluene, xilene, mercaptani, solfuri organici, alogenuri alchilici e acrilici, composti eterociclici, fenoli e creosoli) nonostante lo stabilimento avesse adottato un sistema di abbattimento degli inquinanti a tre stadi che nel corso del tempo ha subito successive migliorie. E già si erano manifestate lamentele per la presenza di odore bituminoso e olio combustibile dall’impianto da parte della cittadinanza. Proprio perché gli odori hanno determinato malesseri (mal di testa, mal di gola, bruciore alle narici, difficoltà respiratorie e senso di nausea) alla popolazione, al personale e agli studenti della vicina scuola media.

Cosa che ha indotto le Amministrazioni interessate a compiere un monitoraggio delle emissioni delle sostanze odorigene e uno studio per l’ottimizzazione del sistema di abbattimento esistente anche mediante l’utilizzo di misuratori di portata.

La normativa nazionale vigente non fissa né limiti di emissione né metodi o  parametri idonei a misurare la portata delle emissioni odorigene. Ciò, però non significa che in sede di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera non possano essere oggetto di considerazione i profili relativi alle molestie olfattive. Anzi devono essere considerati al fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle stesse causati.

Quindi anche se non è rinvenibile un riferimento espresso, le emissioni odorigene devono ritenersi ricomprese nella definizione di “inquinamento atmosferico” e di “emissioni in atmosfera”. Perché la molestia olfattiva intollerabile è sia un possibile fattore di “pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente”, sia un fattore di compromissione degli “altri usi legittimi dell’ambiente”. Di conseguenza in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico possono essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili.

Del resto il legislatore italiano fornisce un concetto ampio di inquinamento atmosferico. Il Dlgs 152/2006 ( così detto Codice

ambientale) lo definisce come “ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”. E definisce le emissione in atmosfera come “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico…”.

Vi è quindi un fondamento normativo che giustifica l’imposizione di limitazioni o prescrizioni relative alle emissioni finalizzate alla prevenzione o al contenimento delle molestie olfattive alla luce della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi.