Comuni e inquinamento acustico, tanto rumore per nulla

L'ente locale non può derogare ai limiti di emissione acustica nazionali

[15 Luglio 2014]

Il comune non può autorizzare i locali pubblici a superare i limiti di emissione nazionali, perché i limiti non sono derogabili dalle regioni e dagli altri enti locali. Lo ricorda il Tribunale amministrativo delle Marche  in riferimento all’ordinanza del Comune di Senigallia. Un’ordinanza che ha disciplinato ex novo la materia delle deroghe concesse ai locali pubblici in cui si svolgono attività di intrattenimento musicale, abrogando espressamente i provvedimenti analoghi adottati negli anni precedenti, e che ha autorizzato superamenti dei limiti di emissione previsti dal legislatore nazionale, nella misura, rispettivamente, di 5 decibel (dalla domenica al giovedì dalle ore 22,00 alle ore 1,00) e 10 decibel (venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 22,00 alle ore 3,00).

Un’ordinanza, dunque contestata da un cittadino perché le emissioni sonore provenienti dai locali esistenti sul lungomare cagionano un grave pregiudizio alla cittadinanza.

E’ il decreto attuativo (Dpcm 14/11/1997) della legge quadro sull’inquinamento acustico che prevede i limiti diversi a seconda della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e appunto, della destinazione d’uso della zona (definisce sei classi di destinazione d’uso e per le sei zone definisce diversi valori limite). Ma è la legge quadro del 1995 la numero 447 che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Dove per inquinamento acustico si intende l’introduzione di rumore – appunto nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno – tale da provocare “fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. Ma non è detto che qualsiasi rumore provochi un danno alla salute dell’individuo: infatti, il legislatore ha codificato dei valori limite di emissione e immissione (assoluti e differenziali) in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d’uso.

Lo stesso legislatore, però, consente deroghe ai valori limite, ma solo per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile. E non per le attività di intrattenimento che si svolgono per tutto l’anno.

In ogni modo la disciplina della legge del 1995, afferendo alla materia della tutela della salute, si qualificata come normativa di principio inderogabile dalle Regioni e quindi anche dagli enti locali sub-regionali. Cosa che, fra l’altro accade anche per le emissioni elettromagnetiche prodotte dalle Stazioni radio base i cui limiti di emissione  – fissati con DPCM 8/7/2003 – non sono derogabili dalle Regioni e dagli altri enti locali.