Inquinamento acustico, la direttiva Ue funziona?

[31 Marzo 2017]

In Europa l’inquinamento acustico continua a costituire un grave problema ambientale con effetti nocivi sulla salute. Il legislatore europeo ha adottato come strumento legislativo principale di tutela dei cittadini dall’eccesso di inquinamento acustico causato dal traffico veicolare, ferroviario, aereo e dai grandi impianti industriali la direttiva del 2002. Ma, la valutazione e la verifica dell’attuazione della direttiva hanno evidenziato diversi ambiti in cui è necessario intervenire per ridurre l’impatto dell’inquinamento acustico sulla salute dei cittadini dell’Unione, conseguire meglio gli obiettivi della direttiva e quindi avvicinarsi ulteriormente ai valori raccomandati dall’Oms.

Con relazione al Parlamento e al Consiglio, la Commissione esamina oltre l’attuazione della direttiva gli obiettivi e misure finalizzati alla riduzione del rumore ambientale (legislazione sul rumore alla fonte) ed in particolare la necessità di ulteriori azioni a livello unionale.

La direttiva 2002/49/CE ha un duplice scopo: definire un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale e  fornire una base per sviluppare misure di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti.

Secondo la Commissione sono stati compiuti alcuni progressi verso il conseguimento del primo obiettivo, ma gli effetti non si sono ancora concretizzati, in ragione dei lunghi ritardi nell’adozione legislativa di metodologie comuni e di attuazione negli Stati membri. Un esempio dell’effetto del ritardo di adozione lo è anche la mancata garanzia del valore aggiunto. Dalla relazione, infatti, risulta che la direttiva ha il potenziale di generare un valore aggiunto per l’Ue, creando eque condizioni di concorrenza per gli operatori delle infrastrutture di trasporto, contribuendo inoltre a migliorare la sensibilizzazione sul problema dell’inquinamento acustico e a rendere più informati i processi decisionali a livello unionale, attraverso la produzione di dati comparabili sull’esposizione alle sorgenti di rumore a livello dell’UE. Malgrado questo notevole potenziale, i ritardi di applicazione della direttiva hanno impedito di garantire il valore aggiunto a livello UE che ci si poteva attendere.

Mentre, per quanto riguarda i progressi compiuti verso il secondo obiettivo, la direttiva svolge sempre di più opera di sensibilizzazione sull’importanza che gli effetti nocivi del rumore rivestono per la salute. Tuttavia, i dati sull’esposizione della popolazione al rumore, non sono stati ancora utilizzati dall’Ue per mettere a punto una legislazione sulla riduzione del rumore alla fonte.

Per quanto riguarda l’impatto generale della direttiva sull’inquinamento acustico, occorre osservare che i benefici della maggior parte delle misure in materia di rumore sono verificabili soltanto nel lungo periodo, in quanto le misure di riduzione del rumore hanno lunghi tempi di applicazione (ad es., oltre i 20 anni), ragion per cui l’impatto della direttiva sull’inquinamento acustico non può essere valutato appieno al momento.

Laddove i piani d’azione adottati comprendevano misure di gestione del rumore, la direttiva ha avuto come risultato un rapporto costi-benefici favorevole pari a 1:29, come indicato nello scenario più probabile dell’analisi costi-benefici. I costi amministrativi di attuazione sono contenuti e ammontano a 0,15 euro per le mappe acustiche e a 0,03 euro per i piani d’azione per abitante sul totale della popolazione (valori mediani) per esercizio di comunicazione delle informazioni (cioè ogni 5 anni). Tenendo conto che la popolazione totale dell’UE è pari a 508 milioni, i costi amministrativi per la piena attuazione da parte di tutti gli Stati membri sono molto contenuti e ammontano a circa 91 milioni di euro ogni 5 anni, ovvero a circa 18 milioni di euro l’anno. I margini di manovra per ridurre ulteriormente i costi amministrativi di attuazione della direttiva sono scarsi.

Per quanto riguarda il potenziale in termini di semplificazione, la valutazione ha riscontrato che le disposizioni della direttiva sono piuttosto semplici e che le complicazioni derivano soprattutto dalle modalità con cui gli Stati membri l’hanno attuata nell’ambito della sussidiarietà (ad es., delegando la responsabilità dell’attuazione a diversi livelli di governance, con accordi complessi per la ripartizione delle competenze all’interno degli Stati membri). Pertanto, il potenziale di semplificazione risiede a livello dell’attuazione nello Stato membro, piuttosto che nel testo giuridico della direttiva. E recenti revisioni delle legislazioni nazionali di recepimento della direttiva in alcuni Stati membri indicano che essi sono consapevoli del problema.

E. S.