L’inquinamento acustico da solo non basta per limitare le attività produttive

[30 Maggio 2014]

Le sole emissioni inerenti l’inquinamento acustico prodotte da uno stabilimento industriale non bastano per giustificare i provvedimenti repressivi del sindaco, perché deve essere accertato che le emissioni superino i limiti di legge e/o quelli indicati nel provvedimento autorizzativo.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo delle Marche (Tar), in riferimento all’ordinanza del sindaco del Comune di San Leo nei confronti di uno stabilimento per la produzione di conglomerati bituminosi. Il sindaco, infatti, ha ordinato di iniziare l’attività produttiva alle ore 5,30 antimeridiane – invece che alle ore 4,00 antimeridiane – e ciò a tutela della salute pubblica.

Ma il Comune non ha provato di avere proceduto a effettuare misurazioni fonometriche, in proprio o avvalendosi dell’Arpam o di altri organismi pubblici. In realtà l’Arpam è stata incaricata delle misurazioni, ma alla data di adozione dell’ordinanza la campagna non era ancora terminata e quindi alcun risultato è stato fornito al Comune. In altre parole la decisione del Sindaco si è basata solo sulle lamentele dei residenti, violando il principio di adeguata istruttoria.

La legge quadro sull’inquinamento acustico (447/1995) prevede e attribuisce al sindaco la facoltà di prendere provvedimenti come l’ordinanza contingibile e urgente allo scopo di arginare l’inquinamento acustico. Però l’utilizzo di tale particolare potere è “normalmente” consentito quando gli appositi accertamenti tecnici rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico. E in particolare quando tale inquinamento rappresenti una minaccia per la salute pubblica. Proprio perché non è detto che qualsiasi rumore provochi il danno. Il legislatore infatti ha codificati dei valori limite di emissione e immissione in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d’uso. Il territorio comunale inoltre dovrebbe essere diviso in zone (la così detta “zonizzazione” che ogni singolo comune è tenuto ad attuare).

Ne discende che prima di provvedere il sindaco deve accertarsi che la situazione di inquinamento acustico rappresenti un “grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica”. Sono necessari dei sopralluoghi, dei controlli da parete delle Arpa che testino attraverso le apposite apparecchiature il superamento o non dei limiti imposti dalla legge.