Trattamento delle acque reflue urbane, l’Italia rischia di essere condannata dall’Europa

[3 Luglio 2013]

Potrebbero aumentare le condanne della Corte di giustizia europea a carico dell’Italia: la Commissione Ue chiede infatti alla Corte di dichiarare la violazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271), e dunque di condannare l’Italia per inadempimento.

Secondo la Commissione il Bel Paese ha omesso di ottemperare a una serie di obblighi previsti dalla normativa per certi agglomerati urbani. Per quelli aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000 e scaricanti in acque recipienti considerate “aree sensibili” ha omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Per altri non ha previsto che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente. Per altri ancora non ha disposto che le acque reflue urbane siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente.

Inoltre, secondo la Commissione l’Italia non ha neanche previsto le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali ed eventualmente tenga conto delle variazioni stagionali di carico.

La direttiva del 1991 ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue. Un obiettivo che va al di là della semplice protezione degli ecosistemi acquatici che tende a preservare l’uomo, la fauna, la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il paesaggio da qualsiasi incidenza negativa rilevante connessa alla proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale cagionata dagli scarichi di acque reflue urbane.

Ed è proprio alla luce di questo obiettivo, che devono essere interpretata le nozioni di “prestazioni sufficienti”. Una nozione che deve essere interpretata nel senso che, in condizioni climatiche normali e tenuto conto delle variazioni stagionali, la totalità delle acque reflue urbane deve essere raccolta e trattata. Di conseguenza, il mancato trattamento delle acque reflue urbane può essere tollerato soltanto in occasione di circostanze che esulino dall’ordinario. Tanto che il regolare verificarsi di scarichi di acque reflue urbane non trattate risulterebbe in contrasto con la direttiva 91/271.

La direttiva inoltre individua una serie di date entro le quali gli Stati dovevano garantire la presenza di adeguate reti fognarie per le acque reflue urbane. Ossia il 31 dicembre 2000 per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (intesi come il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni di 60 g di ossigeno al giorno)  superiore a 15000 e il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 15000, così come prevede che siano sempre gli Stati membri a provvedere affinché le acque reflue urbane siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

Dove per trattamento secondario si deve intendere quello che avviene mediante un processo che comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, mentre per trattamento appropriato si deve intender quello che avviene dopo lo scarico e che garantisce la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità.