La zonizzazione acustica deve tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio

[15 Dicembre 2014]

La zonizzazione acustica deve essere effettuata tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio. Anche se è inevitabile in tutte le scelte pianificatorie un certo grado di approssimazione, perché le specificità di ogni singola porzione del territorio “finirebbero per rendere impossibile la composizione di un quadro d’insieme regolato a livello amministrativo”. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia – con sentenza n. 1296/2014 – in riferimento al piano zonizzazione acustica del territorio del Comune di Casalmorano.

Con delibera del 2013 il Comune ha collocato una villetta dove in passato veniva esercitata attività agricola nell’aree esclusivamente industriali assieme all’azienda che realizza serbatoi in acciaio per lo stoccaggio e la miscelazione dei liquidi. L’edificio è stato completamente assimilato alle strutture industriali situate a breve distanza. Quando in precedenza, era collocato in aree di intensa attività umana, mentre il terreno agricolo circostante era collocato nella nell’aree di tipo misto, e l’azienda in aree prevalentemente industriali.

La nuova pianificazione del Comune oltre a mutare le destinazioni è intervenuta su un contesto già segnato da una controversia di vicinato. I proprietari dell’edificio si erano infatti rivolti al giudice ordinario chiedendo la cessazione delle immissioni rumorose, in quanto non tollerabili in un ambiente abitativo.

Il legislatore del 1995 (legge quadro 447/1995) ha disciplinando in maniera organica la questione del rumore facendo del “bene salute” l’oggetto principale della tutela. Ha previsto i valori limite di emissione e immissione. Ha distinto questi ultimi in assoluti (ossia determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale cioè il livello di pressione sonora prodotto da tutte le sorgenti esistenti e attive in un dato luogo e in un determinato momento) e in differenziali (che sono il risultato della differenza fra il rumore ambientale e il livello di pressione sonora che si rileva dopo l’esclusione della specifica sorgente disturbativa) – in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d’uso. E ha previsto la zonizzazione acustica ossia la suddivisione in zone acustiche (di competenza del Comune) del territorio comunale in corrispondenza delle quali sono previsti limiti di rumorosità diversi.

Dato che la zonizzazione acustica deve essere effettuata tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, non è consentito una pianificazione manipolativa, che crei un’erronea impressione di omogeneità tra aree destinate a usi inconciliabili. E’ inevitabile, però,  che avvenga una approssimazione pianificatoria, dove è possibile rischiare che venga compromesso il diritto alla salute dei soggetti che subiscono le immissioni rumorose provenienti dagli edifici situati nelle vicinanze. A questo rischio offre un rimedio la disciplina sulle immissioni eccedenti la normale tollerabilità prevista dalla disciplina civilistica (art. 844 del codice civile).

Secondo la Cassazione del 2013, utilizzando i parametri contenuti nella norma del codice civile, il giudice ordinario può disapplicare la zonizzazione acustica e imporre adempimenti più severi per tutelare la tranquillità e il riposo delle persone. Per dare applicazione a tale norma, la giurisprudenza ordinaria considera non tollerabili le immissioni sonore di una specifica sorgente che superino di 3 dB(A) la rumorosità di fondo.

Il legislatore si è posto il problema di armonizzare la tutela amministrativa e quella civilistica, ma solo per particolari tipologie di sorgenti disturbanti. Fa coincidere la normale tollerabilità civilistica con i parametri amministrativi riferiti ai settori che hanno una speciale regolazione con quelli sul traffico ferroviario, traffico veicolare, attività motoristiche e impianti a ciclo produttivo continuo. Al di fuori di questi e simili casi, l’esistenza di una doppia tutela, amministrativa e civilistica, lascia aperta la possibilità che i limiti alla rumorosità posti dalla zonizzazione acustica non siano sufficienti a contenere le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità. La disciplina stabilita per finalità amministrative, e specificamente per la zonizzazione acustica, prevede limiti meno restrittivi

Così, quando nella zonizzazione acustica occorre assicurare protezione alle attività produttive esistenti, se conformi alla destinazione urbanistica, l’art. 844 comma 2 del codice civile impone di tenere conto delle esigenze della produzione, e permette di considerare favorevolmente la priorità di un determinato uso, anche quando si tratti di un uso produttivo. Reciprocamente, sul lato amministrativo, è necessario che la pianificazione cerchi di prevenire le situazioni di conflitto tra i privati relative al diritto alla salute, bilanciando il criterio della destinazione d’uso prevalente in una determinata area con adeguate analisi circa il rischio di immissioni superiori alla normale tollerabilità.