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Cosa cambia per l’Italia col nuovo regolamento Ue sui rifiuti da batterie? Lo spiega il Cdcnpa

Intervista a Luca Tepsich, segretario generale del Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori
 |  Interviste

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Il decreto adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2023/1542 sulle batterie e i rifiuti di batterie. Di fatto, l’intero ciclo di vita delle batterie viene trasformato in un modello di economia circolare: il provvedimento nazionale non si limita a recepire le direttive comunitarie, ma ridisegna l’architettura istituzionale e operativa del settore. Ne abbiamo parlato con Luca Tepsich, segretario generale del Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (Cdcnpa). 

Intervista

L'Italia ha recepito il nuovo regolamento Ue sulla gestione dei rifiuti da batterie, tutte: di quanti flussi annuali si parla, quali sono gli attuali tassi di avvio a riciclo e quali i nuovi target da raggiungere?

Il Regolamento UE 2023/1542 individua cinque categorie di batterie soggette a obblighi distinti: portatili, per mezzi di trasporto leggeri (LMT), autoveicoli (SLI), industriali e per veicoli elettrici (EV). I cinque flussi sono normativamente distinti, ciascuno con proprie regole di raccolta, comunicazione e trattamento.

Sulla base dei dati attualmente a disposizione del CDCNPA e riferiti al 2024, l'immesso al consumo nazionale annuale del settore sfiora le 440.000 tonnellate: le batterie per avviamento, industriali ed EV rappresentano oltre il 90% del totale; le portatili circa 25.000 tonnellate; il comparto LMT poco più di 1.300 tonnellate. Il nuovo regolamento ha ridefinito con maggiore precisione i confini tra le categorie e nei prossimi anni questa riclassificazione del mercato inciderà anche sui flussi annuali di immesso di queste singole categorie.

Per quanto riguarda invece gli obiettivi di raccolta, bisogna specificare che il regolamento prevede dei target solo per le portatili e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT).

Nel caso delle portatili, l’obiettivo di raccolta è innalzato dall’attuale 45% al 63% entro il 2027 e al 73% entro il 2030. Purtroppo, siamo ancora molto distanti rispetto all’effettivo tasso di raccolta attuale che a oggi si attesta intorno al 31%: uno scarto significativo da colmare.

Per le batterie LMT sono invece introdotti nuovi obiettivi, che in precedenza non erano previsti: 51% entro il 2028, 61% entro il 2031. Considerando che il mercato in una fase di crescita, i cui prodotti hanno una vita media sempre più lunga, si comprende che si tratta di una sfida critica da affrontare in tempi così ridotti.

Per SLI, industriali ed EV non si prevedono invece target di raccolta, ma l’obbligo di raccolta integrale da parte dei produttori di tutti i rifiuti delle rispettive categorie immesse sul mercato.

Quali sono le principali materie prime che è possibile ricavare dal riciclo delle batterie? Ci sono margini anche per il riuso?

Le batterie esauste sono una risorsa, non solo un rifiuto. Da una batteria correttamente riciclata si recuperano cobalto, rame, piombo, litio e nichel, materie prime critiche di cui l'Europa è quasi del tutto priva e che sono strategiche per ridurre la dipendenza da fornitori esteri.

Il Regolamento prevede esplicitamente la preparazione per il riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione come percorsi alternativi al riciclaggio, e gli impianti autorizzati sono tenuti ad accettare i rifiuti per tutte queste operazioni. Non esistono ancora obiettivi quantitativi obbligatori per il riuso: si tratta di una gerarchia preferenziale, al momento non vincolata a target numerici. La principale applicazione concreta è oggi la conversione di batterie per trazione elettrica in sistemi di accumulo stazionario.

Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) viene rinominato dal decreto in Centro di coordinamento batterie: oltre al nome, cambiano anche le funzioni?

Il cambiamento non è solo formale. L'elenco dei compiti è significativamente ampliato rispetto alla normativa previgente: il CDCNPA gestisce ora un registro telematico degli impianti di trattamento, monitora i flussi per tutte le categorie di batterie (non più solo le portatili), esercita controlli periodici almeno annuali sui tassi di raccolta e supporta le autorità competenti nelle attività di vigilanza. Tutti i sistemi individuali e collettivi sono obbligati ad aderire al CDCNPA, garantendo così che l'intero universo dei produttori sia rappresentato e coordinato al suo interno.

Come si articolerà l'attivazione della nuova responsabilità estesa del produttore (Epr)?

Il D.Lgs. 29/2026 conferma le due modalità alternative: adempimento individuale e adempimento collettivo. La prima modalità viene esclusa per le batterie portatili e per le batterie LMT, per le quali il percorso è necessariamente collettivo e il CDCNPA coordina e ottimizza la raccolta per il raggiungimento dei target. Per le altre categorie, il produttore può scegliere la modalità individuale, previa autorizzazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, gestendo direttamente i rifiuti delle batterie che ha immesso sul mercato.

Per il cittadino-consumatore cosa cambia in concreto? Ci saranno interventi di ecodesign sulle batterie, stimoli al riuso, contenuto minimo riciclato nei prodotti?

Tre ordini di novità. Viene confermato l'obbligo di ritiro gratuito da parte degli operatori della distribuzione di qualsiasi rifiuto di batteria portatile presso i propri punti vendita, senza alcun obbligo di acquisto di una nuova batteria da parte del consumatore. Si tratta di un presidio fondamentale per la capillarità della raccolta. Sono inoltre introdotti requisiti di rimovibilità e sostituibilità delle batterie incorporate nei prodotti, che ne allungano il ciclo di vita. Infine, le soglie minime di contenuto riciclato obbligatorie per batterie EV, LMT, SLI e per alcune tipologie industriali incentivano la costruzione di un sistema di raccolta e riciclo efficiente su scala europea.

Per la Pubblica amministrazione cosa cambia invece in termini di Criteri ambientali minimi (Cam) per appalti pubblici che includono batterie, quali sono i criteri da seguire per gli acquisti pubblici?

Le stazioni appaltanti dovranno considerare l'impatto ambientale del ciclo di vita nelle procedure di acquisto di batterie o prodotti che le contengono. Il meccanismo si attiva in due fasi: nella fase transitoria, l'obbligo di considerare tale impatto è già vigente, ma senza criteri vincolanti definiti. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato della Commissione -che fisserà i criteri di aggiudicazione basati sui requisiti di sostenibilità del Regolamento - il MASE adotta i CAM aggiornati. Da quel momento, tutte le procedure di appalto dovranno recepirli nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione.

Luca Aterini

Luca Aterini, toscano, nasce settimino il 1 dicembre 1988. Non ha particolari talenti ma, come Einstein, si dichiara solo appassionatamente curioso: nel suo caso non è una battuta di spirito. Nell’infanzia non disegna, ma scarabocchia su fogli bianchi un’infinità di mappe del tesoro; fonda il Club della Natura, e prosegue il suo impegno studiando Scienze per la pace. Scrive da sempre e dal 2010 per greenreport, di cui è oggi caporedattore.