Maltrattamento animali, l’importanza del dolo eventuale

[4 Novembre 2013]

In sede di accertamento di polizia giudiziaria per reati, come il maltrattamento, a danno degli animali non va sottovalutato l’accertamento dell’elemento soggettivo. Infatti nel contesto della verifica di tale tipologia di reati viene, logicamente e correttamente, riservata molta attività operativa alla documentazione degli elementi oggettivi del reato che vengono documentati attraverso foto, filmati, referti medici veterinari, ispezioni e sopralluoghi, raccolta di testimonianze. Ma a volte si sottovaluta di riservare nella successiva comunicazione di reato indirizzata al PM uno spazio specifico anche per l’elemento soggettivo del reato appena accettato. Si ritiene, infatti, per prassi spesso scontata la sussistenza di tale elemento. Ed invece così non è, perché se ogni tipo di reato (compresi quelli a danno degli animali), è composto da un elemento oggettivo e da un elemento soggettivo, tralasciare un accertamento minuzioso ed una altrettanta dettagliata esposizione dell’elemento soggettivo medesimo significa – di fatto –  non illustrare esattamente la metà della fattispecie illegale penalmente rilevante accertata.

Così molto spesso a fronte di accertamenti di polizia giudiziaria estremamente tecnici ed approfonditi sotto il profilo della documentazione dell’elemento oggettivo, assistiamo poi a pronunce di sentenze (apparentemente paradossali ed incomprensibili) che ritengono non sussistere il reato per mancanza, appunto, dell’ elemento soggettivo.

In questo contesto il concetto di dolo eventuale va assolutamente rivalutato e riproposto in relazione a moltissimi casi di reati a danno degli animali. Su tale punto da tempo andiamo sostenendo questa necessità specifica in ogni sede seminariale ed editoriale.[1]

Su questo aspetto si registrano già diverse pronunce.

Con sentenza Cass. Pen., sez. III, ud. 13 dicembre 2012 (dep. 7 febbraio 2013), n. 5979, Pres. Fiale, Rel. Andreazza la Corte confermando la sentenza  di condanna dell’imputato sia in relazione alla sottoposizione dell’animale in relazione ad una ampia vicenda di maltrattamenti di animali, si sofferma – tra l’altro – anche su alcuni aspetti problematici della fattispecie di cui all’art. 544-ter c.p. In particolare, la Corte esamina l’elemento soggettivo, ritenendo punibili, nel caso specifico, condotte realizzate con il dolo eventuale di arrecare lesioni agli animali.

La Cassazione si è dunque anche soffermata sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 544-ter c.p., in forza del quale sono punite le condotte tenute «per crudeltà o senza necessità». Mentre nell’avere agito per crudeltà si configurerebbe un reato a dolo specifico, sarebbe richiesto il dolo generico per quelle tenute senza necessità. Alla mancanza di necessità viene ricondotta la deliberata scelta dell’imputato di custodire i cani affidatigli da terzi privandoli di acqua e cibo, per periodi prolungati, costretti in spazi angusti e nella totale incuria: tale scelta sarebbe stata presa con la volontaria accettazione del rischio dell’evento malattia (sfociato, in effetti, nella morte in alcuni casi), a fronte degli evidenti progressivi segni di deterioramento delle condizioni fisiche degli animali. Il reato di cui all’art. 544-ter c.p. è stato dunque ritenuto sussistente nella condotta omissiva dell’imputato, consistita nelle modalità di detenzione dei cani, sorretta dal dolo eventuale in riferimento alla morte o alle lesioni. Le lesioni costituiscono l’evento del reato e, ad avviso della Corte, non devono consistere in un’alterazione psicofisica dell’animale del tutto sovrapponibile al concetto di “malattia” di cui all’art. 582 c.p., per le evidenti difficoltà di accertamento nei riguardi degli animali [sulla configurabilità del reato di cui all’art. 544-ter c.p. nella forma omissiva, T. Verona, 26 ottobre 2010, n. 854, in Corr. Merito 2010, p. 1076 con nota di G.L. Gatta; per un caso di uccisione, ai sensi dell’art. 544-bis c.p., v. Cass. Sez. III, 9 giugno 2011, n. 29543, in questa Rivista con nota di A. Gasparre].

Secondo il dettato della Corte di Cassazione (cfr sentenza 26 marzo 2010
n. 24734)  i delitti di cui al capo IX bis  si configurano’ come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta,  senza necessità’.

Un altro caso da manuale. Con sentenza n. 1816 del 15 maggio 2011, in applicazione della pena su richiesta delle parti, il Tribunale penale di Modena condannava il proprietario di un cane a 2400 euro di multa per il delitto di cui all’art. 544 ter aggravato dall’ultimo comma ‘poiché cagionava la morte di un cane registrato all’anagrafe canina con il codice 3800981000416939 avendolo lasciato alla catena senza alcuna necessità nonostante l’invasione dei luoghi da parte delle acque del fiume Secchia esondato con conseguente suo annegamento’. In sostanza l’imputato era stato tratto a giudizio poiché il suo cane, lasciato legato alla catena e quindi senza possibilità di fuga, nonostante fosse ampiamente prevista la piena, moriva annegando. Il Tribunale penale di Modena condannava dunque l’imputato per il reato di maltrattamento aggravato dalla morte in quanto “non era stato possibile accertare l’assenza del dolo eventuale dell’imputato”. Ecco quindi il nodo cruciale della sentenza, assai significativa per l’applicazione concreta dei già citati delitti contro “il sentimento per gli animali” di cui al capo IX bis del codice penale, che come è noto sono punibili esclusivamente a titolo di dolo: la contestazione del dolo eventuale.

Il proprietario dell’animale, seppur abbia tentato di dimostrare con la propria difesa che aveva sempre accudito l’animale, per cui non poteva essere ritenuto sussistente l’elemento soggettivo dell’intenzionalità del maltrattamento, non è riuscito a convincere i magistrati, i quali hanno considerato il fatto che nei giorni precedenti erano avvenute alluvioni, con conseguente piena del fiume, ed il fatto che nonostante questi accadimenti, l’imputato lasciava senza necessità il proprio animale, legato ad una catena senza alcuna possibilità di riparo e di mettersi in salvo, qualora fosse esondato di nuovo il fiume.

E da ciò il Tribunale di Modena, con la sentenza in commento, ha rilevato l’elemento soggettivo dell’imputato nel dolo eventuale, consistito nell’aver prefigurato il rischio, il dubbio che dalla propria condotta omissiva sarebbe potuto derivare nocumento per il proprio animale, e l’accettazione di questo rischio. Nocumento sfociato poi addirittura nella morte dell’animale, qualificata quindi quale circostanza aggravante del delitto di maltrattamento, in base all’ultimo comma dell’art. 544 ter c.p..

 

Ancora. Maltrattare un cane lasciato sul terrazzo senza cuccia, cibo e acqua e’ sevizia con dolo eventuale (Trib. Bologna, 19.04.2013 – Giud. Levoni). L’imputata era condannata per maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) perché, senza necessità, sottoponeva il proprio cane a sevizie, chiudendolo fuori nel terrazzo del proprio appartamento senza un adeguata cuccia, in condizioni igieniche precarie dovute allo sporco e alle feci sparse dappertutto, e privandolo del cibo e dell’acqua. Rinviata a giudizio, sceglieva di definire il procedimento con il rito abbreviato. Quanto all’aspetto psicologico, la sentenza sottolinea che il dolo della condotta maltrattante, se generico, può assumere le vesti del dolo eventuale quando l’agente, pur senza volere direttamente la produzione dell’evento, accetti consapevolmente il rischio che in forza della prolungata omissione si verificano circostante dannose per l’animale, senza una sua attivazione finalizzata a scongiurarne l’esito.

La valorizzazione del principio del dolo eventuale è stata da noi sempre promossa a chiare lettere e con decisione, in ogni sede editoriale e seminariale[2] sia come “Diritto all’ambiente” che come LAV.

Per dolo generico, come è noto, si intende la congruenza tra volontà e realizzazione dell’azione, ovvero la consapevolezza che dalla propria condotta derivi quel dato evento, mentre il dolo specifico consiste nell’agire con una finalità ulteriore, nel nostro caso la crudeltà, per cui il soggetto attivo agisce.

In caso dei reati di uccisione (art 544 bis c.p.) o di maltrattamento (art 544 ter c.p.) perpetuati ‘senza necessità’  è sufficiente pertanto il dolo generico, ovvero la consapevolezza che dalle proprie azioni o omissioni deriverà la morte o il maltrattamento di un animale. Nell’ambito del dolo generico è possibile individuare la figura del dolo eventuale, di matrice giurisprudenziale che interviene quando il soggetto non agisce con lo scopo di compiere il reato, ma si prefigura il dubbio, il rischio che dalla sua condotta possa concretarsi l’evento danno, e semplicemente ne accetta le conseguenze.

 

Questa figura, al limite con la colpa cosciente, è molto importante per i reati contro gli animali ed i reati ambientali in generale, giacchè molto spesso, magari al fine di raggiungere profitto nell’ambito di attività commerciali con animali, questi ultimi vengono sottoposti a gravi maltrattamenti in base a condotte di cui si prefigura come possibile o dubbio l’evento.

Si tratta, dunque, di un aspetto rilevante da valutare ed esporre dettagliatamente nelle comunicazioni di notizie di reato per azioni delittuose a danno degli animali.



[1] Dal volume “Tutela Giuridica degli Animali” – di Maurizio Santoloci  e Carla Campanaro (“Diritto all’ambiente Edizioni” e LAV – edizione 2013 – www.dirittoambientedizioni.net):  “ (…) In molti reati a danno degli animali il dolo eventuale rappresenta un concetto di primaria importanza per dimostrare la realizzazione di tali illeciti a livello di elemento soggettivo. In difetto di tale dimostrazione, e con elementi basati solo sull’elemento oggettivo, il reato non verrà riconosciuto come integrato a carico del soggetto denunciato che verrà dunque assolto o prosciolto. Senza addentrarci troppo in complicate disquisizioni sui vari tipi di dolo (che rischierebbero di complicare il quadro e di portarci fuori strada), va premesso che come concetto di base il dolo ordinario vede la volontà del soggetto agente come diretta proprio verso la realizzazione dell’evento. Nel dolo eventuale – invece –  la volontà del soggetto non era rivolta direttamente all’evento, ma il soggetto ne ha accettato consapevolmente il verificarsi in termini di probabilità (superando di gran lunga il confine con la colpa cosciente). Infatti il dolo eventuale si ha quando l’agente pone in essere una condotta per altri fini, ma sa che vi sono dirette e precise possibilità o probabilità che dalla sua condotta discendano eventi ulteriori e tuttavia accetta il rischio di cagionarli. Esiste – pertanto – un’accettazione consapevole della verosimile attuabilità dell’evento e tale dato fa differire questa figura dalla apparentemente simile colpa cosciente. Qui il soggetto decide di agire comunque e ad ogni costo e pur ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio elevatissimo di cagionarle. Il pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed agire a costo di esso in piena coscienza e volontà.

In questo contesto, con il dolo eventuale, si richiede l’accettazione potenziale dell’evento, sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere, perciò, convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente impiegati nella ricostruzione del dolo. Tale adempimento – che resta onere della P.G. – non può essere snaturato nella pratica attraverso una scorciatoia procedurale improntata ad una presunta ed automatica responsabilità oggettiva, ma va delineato nella comunicazione di notizia di reato che l’azione è stata basata sul pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed aver agito a costo di esso in piena coscienza e volontà. E cioè che l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si è rappresentato la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, abbia agito accettando il rischio o la quasi certezza di cagionare l’evento. Va delineata così la commissione di un crimine eseguito senza un’intenzione diretta, ma con la ragionevole certezza che dal proprio comportamento non poteva che scaturire il crimine medesimo: e tutto ciò è poi assimilabile al dolo vero e proprio a tutti gli effetti di norme sostanziali e procedurali..

Che cosa deve provare la P.G. per delineare il dolo eventuale? Praticamente l’accettazione in capo al soggetto agente di un rischio concreto (al contrario della colpa cosciente che resta nell’ambito di un’azione che non prevede volontarietà: la differenza sta nel fatto che in questo caso l’imputato accetta di correre un rischio che non è concreto ma astratto, ovvero compie un’azione in cui ci sono dei margini di rischio ma non così elevati da rendere il rischio probabile e quasi certo, ma solo possibile). In pratica, e siamo consci di usare un termine improprio ma che scriviamo solo a fini di esemplificazione espositiva, ci troviamo con il dolo eventuale in una situazione di “colpa equivalente al dolo” secondo il caso concreto, con la inderogabile necessità che deve in concreto essere dimostrata dalla P.G., senza la possibilità di operatività di presunzione alcuna.

Va sottolineato che nei reati a danno degli animali la colpa viene utilizzata per mascherare abili forme di dolo (e non solo eventuale ma anche di tipo diretto ed ordinario). Il concetto di dolo eventuale è molto importante nei reati a danno di animali (…) introdotti nel capo IX bis del codice penale e punibili tutti a titolo di dolo, perché permette la punibilità in situazioni di estrema gravità, al limite con la colpa cosciente. (…).

Il dolo eventuale interviene quando il soggetto non agisce con lo scopo di compiere il reato, ma si prefigura il dubbio, il rischio che dalla sua condotta possa concretarsi l’evento danno, e semplicemente ne accetta le conseguenze.  Questa figura è molto importante per i reati contro gli animali ed i reati ambientali in generale, giacchè molto spesso, magari al fine di raggiungere profitto nell’ambito di attività commerciali con animali, questi ultimi vengono sottoposti a gravi maltrattamenti in base a condotte di cui si prefigura come possibile o dubbio l’evento.”

 

[2] Dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” – di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (2Diritto all’ambiente Edizioni” – Seconda edizione 2013 – www.dirittoambientedizioni.net):  “ (…) Il dolo eventuale oggi è la “riscoperta” ed attualizzazione di un principio antico, strumento straordinario per il contrasto a diverse tipologie di crimini, anche quelli ambientali. Anche il campo tragico delle morti conseguenti a gravissimi infortuni sul lavoro sta vedendo un nuovo e coraggioso approccio della magistratura in relazione a prime ipotesi di contestazione di omicidio volontario in luogo di omicidio colposo a carico dei responsabili sempre sul presupposto della contestazione del dolo eventuale. Ma si pensi anche ad altri casi come ad esempio il lancio di sassi dal cavalcavia o l’uso indiscriminato di armi con un incidente mortale conseguente.

Appare a questo punto necessaria ed utile una forte riflessione su questi casi, per vedere se il principio giuridico del dolo eventuale può essere applicato anche in materia di reati ambientali.

Noi da sempre sosteniamo assolutamente di sì. Chi ha seguito qualche nostro intervento seminariale o qualche nostra modesta pubblicazione, avrà certamente notato che – da tempo – ci stiamo battendo per promuovere l’applicazione del principio del dolo eventuale anche in relazione a diversi crimini ambientali, e tra questi in modo particolare quelli nel campo dell’inquinamento idrico e degli incendi boschivi.

In realtà queste coraggiose innovazioni varate dalla magistratura vanno considerate anche in relazione ad un altro problema di principio, ancora preliminare rispetto al problema della applicazione o meno del dolo eventuale. Un tema spesso controverso, infatti, sia nelle scuole di polizia che nelle sedi convegnistiche relative a strategie operative delle forze di polizia giudiziaria nel campo dei reati ambientali, è proprio quello dell’elemento soggettivo del reato. Vecchie mentalità ed arcaiche prassi applicative storiche, mai sopite, tendono ancora oggi a ritenere che l’organo di polizia giudiziaria in tutti i reati che va ad accertare, ed in modo particolare nel campo dei reati in materia ambientale e di tutela giuridica degli animali, debba “limitarsi a riferire al PM quello che vede e rileva oggettivamente senza prendere posizione”. Si contesta infatti il principio – da noi, invece, sempre sostenuto – in base al quale una volta accertato il reato l’operatore di PG debba approfondire ed interloquire anche sugli elementi soggettivi del reato stesso, oltre che su quelli oggettivi verso i quali è storicamente portato; e questo in relazione all’approfondimento specifico del dolo o della colpa e delle circostanze scriminanti o comunque di non punibilità del reato medesimo. Si ritiene – infatti – in base a tale antica e mai sufficientemente estinta mentalità, che la ricerca dell’elemento soggettivo con specifico riferimento al dolo ed alla colpa spetti esclusivamente al PM, e che dunque l’operatore di polizia giudiziaria debba limitarsi a riferire in modo asettico ed impersonale tutto ciò che ha oggettivamente registrato in relazione al reato accertato, e lì finisce il suo compito.  Tale concettualità è stata sempre da noi fortemente contestata con decisione. Tutti coloro che in questi anni nelle scuole di polizia dove ho l’onore e il piacere di insegnare, nelle sedi seminariali ove hanno avuto l’avventura di seguire delle mie relazioni sul tema “tecnica di polizia giudiziaria ambientale” e contestualmente in ogni mia pubblicazione su tale specifica materia, hanno sempre notato una mia specifica e sistematica tendenza, addirittura in apertura degli eventi didattici, per raccomandare a tutte le forze di polizia giudiziaria di dedicare esattamente la metà del loro impegno sia operativo che di redazione della comunicazione all’approfondimento e alla descrizione dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa, senza limitarsi solo ad approfondire e disquisire sull’altra metà del reato e cioè sull’elemento oggettivo.

Tale invito in questi anni ha sortito effetti altalenanti, laddove spesso sono riuscito a far condividere questo principio agli interlocutori, ma altre volte ho percepito una certa riluttanza o come uno scarso interesse per tale aspetto procedurale sostanziale, sulla scorta dell’arcaica convenzione in base alla quale tutto sommato quando l’operatore di polizia giudiziaria si è limitato a riferire al PM gli elementi oggettivi ha concluso il suo lavoro ed il resto è compito del PM o – meglio ancora – del giudice del dibattimento.

In realtà l’approfondimento dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa è dovere e prassi operativa di ogni organo di polizia giudiziaria, al di là di casi emblematici di cronaca. Di questo noi siamo storicamente convinti, e continueremo a sostenere questo principio in ogni sede ed interlocuzione. E certamente il dolo eventuale, se puntualmente e specificamente accertato dalla polizia giudiziaria in sede di indagini, consente straordinaria evoluzione anche per il contrasto ai grandi crimini ambientali. E questo sia in relazione a situazioni ormai storicamente accertate dalla giurisprudenza, sia in relazione a nuove tipologie di crimini ambientali che vanno attualizzati nella lettura e nella fase di indagine rispetto all’evoluzione dei tempi e le dinamiche connesse. (…)”.

Maurizio Santoloci, www.dirittoambiente.net