Dimensioni e pesi massimi dei veicoli stradali, ecco cosa ne pensa il Consiglio Ue

[5 Febbraio 2015]

Nel 2013 la Commissione Ue ha presentato le proposte per modificare la direttiva che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale: adesso il Consiglio esprime il suo parere.

Il Consiglio ha introdotto numerose modifiche alla proposta originaria aggiungendo e sopprimendo diverse disposizioni del testo e non accettando alcuni emendamenti.

La Commissione propone di modificare la direttiva del 1996 al fine di confermare la liceità dell’uso transfrontaliero dei veicoli più lunghi per i tragitti che prevedono l’attraversamento di una sola frontiera se i due Stati membri interessati già lo permettono e se sono soddisfatte le condizioni di deroga previste dalla direttiva.

L’iniziativa legislativa mira a migliorare l’aerodinamica dei veicoli e la loro efficienza energetica, pur continuando a migliorare la sicurezza stradale e rispettando i limiti imposti dalla geometria delle infrastrutture stradali.

Ha, inoltre l’intento di promuovere l’impiego di veicoli alimentati con combustibili alternativi, di agevolare lo sviluppo del trasporto intermodale, confermare la liceità dell’uso transfrontaliero dei veicoli più lunghi per i tragitti che prevedono l’attraversamento di una sola frontiera e facilitare alle autorità competenti l’individuazione delle violazioni.

Il Consiglio ritiene che la direttiva offra il giusto equilibrio tra il diritto degli Stati membri di esaminare e determinare soluzioni di trasporto adeguate alle circostanze locali e la necessità di evitare distorsioni del mercato interno e un impatto significativo sulla concorrenza internazionale. Il Consiglio e il Parlamento hanno espresso pareri analoghi su questo tema. Dunque il Consiglio accoglie gli emendamenti relativi. Così come accogli gli emendamenti del Parlamento per le tecnologie a bassa emissione di CO2.

Infatti nello stesso spirito della proposta della Commissione, il Consiglio cerca di promuovere l’impiego di veicoli alimentati con combustibili alternativi. Nel testo è stata inserita una definizione di combustibili alternativi. E’ presente un elenco di combustibili alternativi che può già avvalersi del peso aggiuntivo richiesto per l’utilizzo di combustibili alternativi (per un massimo di 1 tonnellata) che può essere aggiornato dalla Commissione in considerazione dei progressi tecnologici.

A fini di controllo, il peso aggiuntivo richiesto dalla tecnologia a combustibile alternativo va definito in base alla documentazione fornita dal fabbricante. Nel testo si chiarisce che tale sovrappeso non deve essere contabilizzato a scapito del carico utile del veicolo.

Però oltre a non accettare alcuni emendamenti, a condividerne altri, il Consiglio ne inserisce di nuovi come quello in tema di trasporto combinato.

Il Consiglio conviene sul fatto che l’utilizzo del trasporto intermodale proposto nel contesto della revisione della direttiva favorirà il trasporto marittimo a corto raggio, per vie navigabili interne e per ferrovia rispetto all’impiego del trasporto combinato. Il ricorso al secondo comporta infatti determinate restrizioni alle catene di trasporto, mentre l’impiego del trasporto intermodale offre potenziali vantaggi comparativi.

Il Consiglio ha pertanto inserito nel testo una definizione di operazione di trasporto intermodale ai fini della direttiva in oggetto. Mentre per quanto riguarda il trasporto combinato non ha accolto la decisione del Parlamento europeo di mantenere la definizione di trasporto combinato nell’intero testo.