Affitto, inquinamento e bonifica di un terreno: ecco cosa dice la legge

[19 Marzo 2015]

In caso di affitto, il proprietario del terreno resta responsabile dell’inquinamento se è a conoscenza della pericolosità dell’attività svolta e dello stato di inquinamento del sito. Perché la sola conoscenza è sufficiente a far sorgere un obbligo di attivarsi al fine di eliminare, nel più breve tempo possibile ed anche in assenza di intervento dell’autore dell’inquinamento, lo stato di contaminazione.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo delle Marche (Tar) – con sentenza n. 190 – in riferimento al contaminazione del Cantiere Ex-Amga a Pesaro. E in particolare in riferimento all’ordinanza provinciale che ordina al Comune di Pesaro di eseguire le attività di bonifica del sito “in veste di soggetto corresponsabile dell’inquinamento” per non aver fornito le informazioni sulla situazione dell’aree agli acquirenti e che limita “intra víres” l’obbligo di bonifica delle ditte-proprietarie.

E’ il Codice ambientale (al Titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006) che disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati. Prevede le procedure, i criteri  e  le  modalità  per  lo  svolgimento  delle operazioni necessarie  per  l’eliminazione  delle  sorgenti   dell’inquinamento e  per   la   riduzione   delle  concentrazioni  di  sostanze inquinanti. Il tutto conformemente al principio di derivazione europea “chi inquina paga”. Tale principio, infatti, impone a colui che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.

Per cui l’obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione d’inquinamento è a carico unicamente al responsabile dell’inquinamento, che potrebbe benissimo non coincidere con il proprietario. Però, se il proprietario è a conoscenza dell’attività svolta e dell’inquinamento la responsabilità dell’evento dannoso non può esserli negata, almeno sotto il profilo causale omissivo, perché sono state omesse le iniziative idonee a impedire o se non altro a ridurre gli effetti della contaminazione.

Del resto l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire sia per condotte attive, sia per condotte omissive. Deve però essere data la prova, che può essere fornita in via diretta od indiretta. Dunque, ai fini della responsabilità è necessario che sussista e sia provato, attraverso l’esperimento di un’adeguata istruttoria o quantomeno attraverso elementi indiziari, il rapporto di causalità tra l’azione o l’omissione del destinatario del provvedimento e il superamento o pericolo concreto e attuale di superamento dei limiti di contaminazione.

E il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata – secondo giurisprudenza costante – deve essere accertato applicando la regola probatoria del “più probabile che non”: pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari .