La Conferenza di servizi necessaria per l’autorizzazione a impianti di smaltimento o recupero rifiuti

[3 Luglio 2014]

L’autorizzazione a gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti viene rilasciata in seguito all’esito di un’istruttoria che prevede la convocazione obbligatoria di una Conferenza di servizi. Lo ribadisce il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Tar) in riferimento alla questione dell’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi a Villa Poma (Mn).

In particolare, riferita al provvedimento della Provincia di Mantova che ha autorizzato la società gestore dell’impianto a realizzare una variante sostanziale all’impianto stesso e al provvedimento – emanato in un secondo tempo – sulle emissioni in atmosfera per l’attività di recupero e lavorazione di rottami di vetro, carta, plastica e lattine. Provvedimenti contestati dal proprietario di un podere – formato da una casa di abitazione, nella quale risiede, e da alcuni fondi agricoli – confinante con lo stabilimento.

La Provincia ha previsto il rilascio di due distinte autorizzazioni, quella relativa alla variante e l’altra relativa alle emissioni in atmosfera, ma – così come rileva il proprietario – l’autorizzazione dovrebbe essere unica, ovvero, al più, condizionare la possibilità di ampliamento all’effettivo successivo rilascio dell’autorizzazione alle emissioni.

Il legislatore del 2006 –  all’articolo 208 Dlgs 152/2006 – prevede il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.  L’autorizzazione è rilasciata all’esito di un’istruttoria che prevede la convocazione obbligatoria di una conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di  acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.

La conferenza, entro un termine, deve valutare il progetto e trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione, o all’autorità da essa delegata.

Il legislatore del 2006 rappresenta una disciplina della conferenza di servizi speciale rispetto a quella generale del 1990  – degli artt. 14 e ss. della l. 7 agosto 1990 numero 24 – la quale prevede in modo inderogabile che la conferenza adotti una propria decisione finale e che l’amministrazione la recepisca in un proprio distinto atto. Quindi le determinazioni delle amministrazioni coinvolte a pena di illegittimità, devono essere espresse in seno alla conferenza stessa, e non con atti esterni successivi alla chiusura dei lavori.

In tal senso, allora, la conferenza si configura come sede dell’esame contestuale di tutti gli interessi coinvolti nella questione, in base ad una scelta logica prima che giuridica. Proprio perché il legislatore ha ritenuto che la soluzione migliore possa e debba emergere attraverso la discussione e il confronto dei vari punti di vista, così come il confronto fra i vari partecipanti. In tale sede i partecipanti possono esprimere le proprie doglianze e preoccupazioni e possono vederle esaminare dalle autorità, in particolare da quelle preposte alla tutela ambientale.