Entra in vigore il Collegato ambientale: cosa cambia per i dragaggi nei Sin

[2 Febbraio 2016]

Da oggi la normativa sulla gestione del materiale di dragaggio dei siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) cambia. È entrato in vigore il Collegato ambientale o meglio la legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (la numero 221 del 2015, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio 2016).

L’articolo 78 della legge modifica le norme relative all’utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in Sin contenute nella legge del 1994 (la numero 84). In particolare modifica il novero dei possibili utilizzi, le caratteristiche delle strutture di destinazione e disciplina le modalità tramite le quali è possibile giungere all’esclusione, dal perimetro del Sin, delle aree interessate dai dragaggi.

La prima novità riguarda le casse di colmata, le vasche di raccolta, e le strutture di contenimento o di conterminazione destinate alla raccolta di fanghi che risultano non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti (a esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione). Tali strutture dovranno essere realizzate con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (Mtd) e in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali. Inoltre dovranno avere caratteristiche tali da garantire l’assenza di rischi per la salute e per l’ambiente. Si fa particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, e di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

Dunque con il Collegato i criteri di costruzione delle casse di colmata, vasche di raccolta, o di contenimento o di conterminazione sono semplificati: non è più richiesto un sistema di impermeabilizzazione “naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 – 9 m/s”. I criteri da seguire adesso sono i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali.

Un’altra novità, invece, interessa la destinazione dei fanghi che risultano caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In questo caso l’area o le aree interessate potranno essere escluse dal perimetro del Sin, previo parere favorevole della conferenza di servizi. In precedenza l’area interessata veniva restituita agli usi legittimi sempre previo parere favorevole  della conferenza di servizi.

Per il resto la destinazione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in Sin, rimane la stessa prevista dalla legge del 1994 e successive modifiche.

Quindi su autorizzazione dell’autorità competente per la bonifica, potranno essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, oppure potranno essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri o per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping.

Tutto questo potrà avvenire quando i materiali non sono contaminati, hanno caratteristiche analoghe al sito di prelievo e idonee rispetto a quello di destinazione.

Invece se i fanghi non sono contaminati ma presentano, all’origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, in funzione della destinazione d’uso e qualora risultino conformi al test di cessione potranno essere utilizzati a terra.

Però, nel caso in cui fossero destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell’eluato superiore a quelli fissati dal Ministero dell’Ambiente a condizione che, su conforme parere dell’Arpa territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche.