Informazione ambientale, documenti incompleti? Accesso negato

[16 Luglio 2015]

In generale l’autorità pubblica è obbligata a rendere disponibili le informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta, ma se i documenti sono incompleti non può renderli disponibili. In questo caso l’accesso alle informazioni è negato ma la data approssimativa entro la quale il materiale sarà disponibile dovrà essere indicata. Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) – con sentenza 15 luglio 2015, n. 9471 – in riferimento al rifiuto di accesso ambientale della Provincia di Roma, ora Città metropolitana di Roma Capitale sulla questione Malagrotta

La zona della ex discarica Malagrotta risulta fortemente inquinata tanto che la Provincia, ha disposto la concessione di un contributo da destinare ad interventi a favore dei cittadini residenti nei Municipi adiacenti l’area di Malagrotta. E’ stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia di Roma, di Roma Capitale e del Municipio XVI che ha approvato un protocollo d’intesa per l’attuazione del programma di monitoraggio in cui è stato, tra l’altro, convenuto che con cadenza semestrale il gruppo di lavoro avrebbe fornito rapporti parziali agli enti.

L’Associazione di promozione sociale il Raggio Verde ha chiesto alla Provincia di Roma di prendere visione del piano di monitoraggio; degli accertamenti compiuti, delle loro modalità, dei singoli esiti degli accertamenti; dei rapporti semestrali dal 2011 ad oggi; dei costi sostenuti fino alla data odierna per il monitoraggio. Ma l’autorità ha comunicato che “il gruppo di lavoro costituitosi a seguito della firma del protocollo d’intesa, non ha ancora prodotto documenti ed atti definitivi ostensibili” e “che alla data odierna non sono stati emessi mandati di pagamento ed i fondi risultano ancora interamente a residuo sul bilancio provinciale, rimanendo destinati alla realizzazione di servizi ambientali nell’area di Malagrotta”.

E’ il decreto legge del 2005 – in attuazione della direttiva del 2003 – che disciplina l’accesso del pubblico all’informazione ambientale. Secondo le disposizioni, chiunque – cittadino e associazione – può richiedere le informazioni ambientali alle autorità che le detengono. E lo può fare senza dimostrare uno specifico interesse e attraverso una richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale. Dalla sua l’autorità pubblica ha l’obbligo di rendere disponibile l’informazione detenuta a chiunque ne faccia richiesta. Certo è che la richiesta deve essere di tipo ambientale ossia deve riguardare qualsiasi informazione circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente stesso. E certo è che deve riguardare documenti completi. L’accesso, infatti, è negato nel caso in cui la richiesta riguarda materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. Ma la normativa specifica che, in tale caso, l’autorità pubblica deve informare il richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile. E’ quindi illegittima la nota dell’autorità che evidenziando l’assenza di atti definitivi ed ostensibili, non provveda tale indicazioni.