L’obbligo di bonifica non può essere esteso al curatore fallimentare

[16 Settembre 2015]

Il curatore fallimentare non ha il dovere di adottare particolari comportamenti per la tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Campania – con sentenza n. 1987 – in riferimento all’ordinanza comunale emessa nei confronti di una sociètà fallita. Il comune di Solofra, infatti ha ordinato di provvedere alla caratterizzazione del materiale cemento-amianto presso un complesso immobiliare industriale conciario e alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti speciali, oltre alla pulizia dei piazzali e delle aree attigue e alla messa in sicurezza del complesso industriale.

La disciplina sulla bonifica dei siti inquinati è dettata dal così detto Codice ambientale (Dlgs 152/2006) che si ispira al principio “chi inquina paga”. Un principio che consiste nell’imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita.

Per cui l’obbligo di bonifica dei siti inquinati grava sul responsabile dell’inquinamento che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario del sito non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica. Nel caso, poi, di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica sono realizzate dalle Amministrazioni competenti salvo –  a fronte delle spese da esse sostenute – l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso; onere destinato, pertanto, a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno.

Ne deriva che lo smaltimento dei rifiuti, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi grava sui soggetti che hanno materialmente violato il divieto di abbandono del materiale pericoloso.

Dunque a meno che il curatore fallimentare abbia autonoma e chiara responsabilità sull’abbandono dei rifiuti, non può essere destinatario a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinanti, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita. La curatela non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito. Il potere del curatore è quello di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) e ciò non comporta il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. La curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione nell’attività.