I materiali da demolizione sono rifiuti salvo prova contraria

[23 Marzo 2016]

Il materiale proveniente da demolizione di strade e da terre miste da inerti da demolizione e pietrame non è un sottoprodotto ma un rifiuto. A meno che non si dimostri il contrario.

Lo ricorda la Corte di Cassazione penale – con sentenza di questo mese la numero 9941 – in riferimento a una sentenza del Tribunale di Brindisi. Una sentenza che ha condannato due persone per avere raccolto e smaltito senza autorizzazione rifiuti non pericolosi costituiti in particolare da materiale proveniente da demolizione di strade e da terre miste da inerti da demolizione e pietrame per circa 1584 metri quadri. Materiali che per i due condannati in primo grado non sarebbero rifiuti bensì residui della demolizione destinati all’impiego.

La definizione di sottoprodotto è riportata dal legislatore italiano nel Codice ambientale (Dlgs 152/06) il quale, in pochi anni ha subito numerose trasformazioni e modifiche. In virtù del dettato si considera sottoprodotto, e non rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutta una serie di condizioni. Per essere sottoprodotto innanzi tutto la sostanza o l’oggetto deve derivare da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Deve sussistere la certezza che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso – o di un successivo – processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi. Inoltre, la sostanza o l’oggetto deve essere utilizzato senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. E deve sussistere la piena legittimità dell’ulteriore utilizzo nel senso che la sostanza o l’oggetto soddisfa per l’utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Ai fini della qualificazione come sottoprodotto e non rifiuto le condizioni previste devono sussistere contestualmente. E dovrà essere dimostrato che il materiale è un sottoprodotto e non un rifiuto. Incombe sull’interessato, l’onere di fornire la prova che un determinato materiale abbia tutte le caratteristiche prescritte dal legislatore.

Del resto la disciplina relativa ai sottoprodotti ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti. Per cui la mancanza della prova comporta che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l’intenzione di disfarsi ovvero dei rifiuti.