Piattaforma in porto per deposito merci e rifiuti: ecco quando serve la Via

[3 Giugno 2014]

La regione può sottoporre a screening o Valutazione di impatto ambientale (Via) alcune categorie progettuali ulteriori  rispetto a quelle individuate dalla normativa nazionale – come la piattaforma logistica intermodale per il deposito di merci e rifiuti da sbarcare e caricare sulle navi .

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar)  – sentenza 28 maggio 2014, n. 629 – in riferimento alla nuova piattaforma logistica all’interno del porto commerciale di Monopoli (Bari).

La vicenda ha inizio quando una società operante nel settore dei trasporti e rifiuti di merci presenta alla provincia di Bari la comunicazione di inizio attività di messa in riserva di rifiuti per una quantità annua complessiva di 308.000 t/anno e per una quantità massima di stoccaggio istantaneo di 15.500 t. E quando la provincia diffida “dal proseguire l’attività, ove in corso, in attesa della procedura di assoggettabilità” a Via, subordinando altresì la richiesta iscrizione nel Registro provinciale delle imprese alla favorevole conclusione dell’istruttoria. Perché la legge regionale della Puglia  sottopone a screening o Via categorie progettuali ulteriori rispetto a quelle individuate dalla normativa rilevante a livello nazionale. Una disciplina che – a parere del Tar – non è da ritenersi contrastante a quella nazionale contenuta Dlgs 152/2006. Proprio perché alle regioni e province autonome è conferita espressamente la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive “nei limiti della non arbitrarietà delle scelte regolatorie”.

La disciplina relativa alla Via rientra nell’ambito della materia di tutela ambientale di competenza esclusiva dello Stato. Quindi la regione è tenuta, nell’esercizio delle proprie competenze che interferiscano con la tutela dell’ambiente, a rispettare i livelli omogenei di tutela posti dallo Stato, potendo però determinare limiti più restrittivi per una maggiore tutela ambientale.

Del resto la regione è l’ente più vicino e attento alle specifiche esigenze del territorio, quindi può  introdurre modalità di controllo ulteriori e più incisive. E ciò si pone in conformità allo stesso scopo della Via. La valutazione, infatti, ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto privato o pubblico produce su una serie di fattori biotici (quali l’uomo, la flora e la

fauna) e abiotici (quali il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale nonché sulle rispettive integrazioni), dove per progetto si intende la realizzazione, sia di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, sia di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.